cassazione civile ordinanza 14 luglio 2014 n 16106

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
ORDINANZA 14 LUGLIO 2014, N. 16106

(Omissis)

FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9289/12 proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO:

Che il Fallimento impresa (OMISSIS) S.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto L.F., ex articolo 98, con il quale il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) s.p.a. ammettendola al passivo in relazione al credito per sanzioni portato dalla cartella esattoriale notificata alla curatela;

che (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

OSSERVA:

Con il primo motivo viene dedotta la nullita’ del decreto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli articoli 329, 342 e 346 c.p.c. e della L.F., articoli 98 e 99.

Il ricorrente ritiene che l’opposizione proposta da (OMISSIS) sud s.p.a. dinanzi al tribunale di Napoli difetti dell˜indicazione specifica dei motivi di censura poiche’ sono stati formulati rilievi inconferenti, limitati alla affermazione di completezza documentale e poco idonei a contrastare il provvedimento impugnato. Lamenta quindi che il tribunale non aveva ritenuto l’opposizione inammissibile.

Il motivo appare infondato. Invero, emerge dalla lettura dell’atto di opposizione che i motivi vengono specificamente indicati e correttamente l’opponente ritiene che le eventuali eccezioni avverso la cartella di pagamento in esame dovevano essere proposte innanzi alle autorita’ Competenti, nel caso di specie la Commissione Tributaria.

Con il secondo motivo viene censurato il decreto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della L.F., articoli 44, 55 e 56; Legge n. 241 del 1990, articolo 21 bis; Legge n. 212 del 2000, articolo 6, Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 16 e 17.

Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto il credito derivante da sanzioni tributarie come un credito accessorio rispetto al credito relativo all’imposta e per questo insinuabile al passivo anche se notificato dopo la sentenza di fallimento in quanto originato dallo stesso fatto genetico accaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ossia la violazione dell’obbligo tributario.

Il motivo appare infondato. Il tribunale ha applicato il principio di diritto fallimentare secondo cui possono concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento, desumibile dalla L.F., articoli 44 e 55, ritenendo ammissibile al passivo il credito il cui fatto genetico sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Pertanto il tribunale ha correttamente seguito l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilita’ per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della “par condicio creditorum”, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis”, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso. (Cass. 25606/2006; Cass. 21078/2011; Cass.3667/97; Cass. 4235/06).

Ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c..

PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma, 03.04.2014.

Il Cons. Relatore”.

Rilevato:

che all’inizio della relazione per mero refuso e’ stato indicato come ricorrente il “fallimento impresa (OMISSIS) s.n.c.” invece di “fallimento (OMISSIS) spa” e che in tal senso va modificata la relazione;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo (OMISSIS) spa svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.