Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711
( omissis )
PREMESSO IN FATTO
E stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha accolto parzialmente lappello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (quale conducente), di (OMISSIS) (quale proprietaria) e della (OMISSIS) S.p.A. (quale societa assicuratrice per la R.C.A.), per sentire dichiarare le prime due convenute corresponsabili, ai sensi dellarticolo 2054 c.c., commi 2 e 3, dellincidente occorso a causa dello scontro tra lautovettura Opel Agila condotta dallattrice e lautovettura Smart condotta dalla (OMISSIS) e, per leffetto, condannare tutti e tre le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti dallauto di proprieta della (OMISSIS), quantificati nella misura del 50% della somma di euro 3.248,00.
2.- Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la presunzione di responsabilita dellarticolo 2054 cod. civ., comma 2 perche quantificabile la percentuale di responsabilita dellattrice nella misura del 90%, per non avere dato la precedenza nelleffettuare una manovra di inversione di marcia con svolta a sinistra, violando larticolo 145 C.d.S., comma 2 e articolo 154 C.d.S., comma 1, e per avere effettuato tale manovra malgrado fosse vietata in modo assoluto ai sensi dellarticolo 154 C.d.S., comma 6. Ha quindi quantificato nel 10% la percentuale di responsabilita presunta a carico della conducente convenuta ed ha condannato gli appellati, in solido, al pagamento della somma di euro 312,15, oltre accessori, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il ricorso e proposto con due motivi.
Lintimata (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
Non si difendono le altre intimate.
3.- Col primo motivo e dedotta violazione e falsa applicazione dellarticolo 154 C.d.S., comma 6, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 3, perche la norma non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto non si sarebbe trattato di una manovra di inversione di marcia in prossimita o in corrispondenza di unintersezione, ma di una manovra consentita, come da segnaletica stradale, in quanto effettuata da una semicarreggiata ad unaltra, attraverso larea spartitraffico esistente tra le due semicarreggiate.
3.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
Non si configura la censura mossa con riferimento alla norma dellarticolo 154 C.d.S., comma 6. Il Tribunale non ha affatto interpretato la norma fraintendendo il significato di intersezione, ne lha falsamente applicata ad una fattispecie concreta esclusa dalla sua applicazione, come se lavesse intesa nel senso che e vietata la manovra di inversione di marcia agli incroci, anche quando effettuata in strada a due corsie separate da spartitraffico transitabile. Se cio avesse fatto, come sembra sostenere la ricorrente, si sarebbe avuto il vizio denunciato poiche in tema di circolazione stradale, non e configurabile lillecito previsto dallarticolo 154 C.d.S., comma 6, laddove le carreggiate interessate dallinversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da unarea legittimamente transitabile ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dellanzidetto articolo 154, comma 6) provenga da questultima (cosi Cass. n. 15766/09).
Piuttosto, il giudice di merito non affatto preso in considerazione leventualita che le due carreggiate interessate dallinversione di marcia tentata dalla (OMISSIS) fossero separate da uno spartitraffico pedonale (come sostenuto dalla ricorrente), ma ha reputato che lincidente si sia verificato allincrocio tra due vie, precisamente tra la via (OMISSIS), allincrocio con la via (OMISSIS), ed ha quindi sussunto la fattispecie concreta, cosi ricostruita, nella norma correttamente interpretata.
Per censurare la conclusione raggiunta dal Tribunale in punto di violazione dellarticolo 154 C.d.S., comma 6, e sostenere linapplicabilita della norma, allora, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 5, indicando quali risultanze istruttorie il Tribunale avrebbe trascurato o mal valutato, che invece sarebbero state idonee a supportare, sul piano fattuale, lassunto della ricorrente circa la liceita dellinversione, perche compiuta tra due semicarreggiate separate da uno spartitraffico pedonale, per di piu in presenza di una segnaletica favorevole (fatti, questi, controversi e decisivi per il giudizio in riferimento allarticolo 154 C.d.S., comma 6).
In mancanza di siffatta censura, in punto di fatto, quella, in punto di diritto, proposta col primo motivo va rigettata.
4.- Parimenti infondato e il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dellarticolo 2054 c.c., comma 2, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 3, perche il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stata la (OMISSIS) ferma per rispettare lobbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista proveniente dallopposto senso di marcia, non avrebbe potuto fare alcunche per evitare il danno provocato dalla collisione con lautovettura che sopraggiungeva.
4.1.- Il motivo va rigettato perche il Tribunale ha ritenuto provata, e non presunta, la responsabilita della (OMISSIS) e, sulla base dellimpianto probatorio, lha quantificata nella misura del 90%. Il giudice di merito e pervenuto a tale affermazione di responsabilita in primo luogo, escludendo che la (OMISSIS), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, avesse rispettato lobbligo di dare la precedenza ed in piu che avesse dato corso, come detto trattando del primo motivo, ad una manovra di inversione di marcia vietata.
Dato siffatto accertamento in punto di fatto, e corretta linterpretazione risultante dalla sentenza per la quale, in tema di circolazione stradale, larticolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11).
Quanto, poi, alla misura della responsabilita, che il Tribunale ha fissato nella percentuale del 90%, reputata eccessiva da parte ricorrente, non puo che essere ribadito che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, lapprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dellincidente, allaccertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dellaccertamento dellesistenza o dellesclusione del rapporto di causalita tra i comportamenti dei singoli soggetti e levento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1028/12).
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.
La relazione e stata comunicata e notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le argomentazioni svolte nella relazione.
In particolare, va ribadito che la censura di cui al primo motivo e riferita al vizio di violazione di legge non solo nellintestazione del motivo, ma anche nella relativa illustrazione, sicche non e pertinente la giurisprudenza, richiamata nella memoria, relativa allerronea qualificazione data dalla parte al vizio denunciato col ricorso. Nel merito, poi, non puo che rilevarsi che, stando al tenore della sentenza, non risulta affatto che il Tribunale sia incorso in errore di diritto per avere ignorato la corretta interpretazione dellarticolo 154 C.d.S., comma 6, apparendo piuttosto che la conclusione raggiunta in diritto si fondi su una ricostruzione dei luoghi diversa da quella prospettata dalla ricorrente (e che, percio, questultima avrebbe dovuto censurare ai sensi dellarticolo 360 cod. proc. civ., n. 5 come detto nella relazione).
Quanto ai restanti motivi, va ribadita linsussistenza della violazione dellarticolo 2054 c.c., comma 2, essendo corretta linterpretazione della norma che consegue alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, cosi come non e censurabile, in base a tale ricostruzione, la determinazione della percentuale di colpa ascritta al conducente dellauto dellodierna ricorrente essendo lassunto di questultima, circa il fatto che lauto sia stata investita da ferma, comunque superato da quanto detto (anche nella relazione) a proposito del primo motivo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nellimporto di euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis