cassazione civile sentenza 16 aprile 2015 n 7753

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 aprile 2015, n. 7753

(… Omissis…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento in data 29/9-6/10/2008, il Tribunale di Bari ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto di trasferimento del complesso industriale sito in (OMISSIS), emesso il 9/8/2007 dal G.D. del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. a favore di (OMISSIS) s.p.a..

Il Giudice del merito, premessa l’applicazione della L.F., articolo 26, nella formulazione anteriore alla riforma, ha negato alla reclamante il diritto di prelazione legale all’acquisto del ramo d’azienda concesso in affitto ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 3, rilevando che, sulla base della pronuncia del Tribunale di Palermo confermata in appello, il contratto d’affitto era cessato il 31/8/2003 (circostanza peraltro non contestata dalla reclamante), e che la formulazione della norma attribuisce il diritto di prelazione esclusivamente all’affittuario, cosi’ richiedendo la sussistenza di detta qualita’ nel momento di esercizio del diritto, da intendersi la data di determinazione definitiva del prezzo di vendita del bene, indipendentemente dalla circostanza di mero fatto, che l’azienda possa essere rimasta, dopo la cessazione del titolo giuridico, nella materiale detenzione dell’affittuario.

Ricorre avverso detta pronuncia ex articolo 111 Cost., la s.r.l. (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, corredato del relativo quesito di diritto.

Si difendono con separati controricorsi (OMISSIS) s.p.a. ed il Fallimento.

Il Fallimento ha depositato memoria ex articolo378 c.p.c..

Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo del ricorso, (OMISSIS) denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, sostenendo la violazione nel caso della ratio legis, intesa a favorire l’imprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di concordato preventivo, evitando in tal modo il ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Diversamente opinando, sostiene la ricorrente, ove subentri un nuovo affittuario al precedente, che ha assunto i dipendenti della societa’ ammessa al concordato, al primo spetterebbe il diritto e si perverrebbe ad attribuire alla procedura la facolta’ di vanificare l’esercizio della prelazione.

Secondo (OMISSIS), anche la formulazione letterale della norma, che si riferisce a chi “abbia assunto la gestione” e non “abbia la gestione”, depone per l’interpretazione fatta valere.

2.1.- La ricorrente e la controricorrente (OMISSIS) s.p.a. hanno dato atto di avere transatto le reciproche posizioni, cosi’ dichiarando di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e detta rinuncia e’ stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e dai rispettivi difensori.

Ne consegue, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), senza che residui alcuna statuizione sulle spese.

3.1.- Quanto al ricorso proposto nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., va ritenuta l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso. La Legge n. 223 del 1991, articolo 3, relativo all’intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali, al quarto comma, nella parte che qui interessa, dispone: “L’imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo’ esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorita’ che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi’ stabilito all’imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione“.

Questa Corte ha piu’ volte ribadito che, in tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perche’ l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, e’ la sussistenza della qualita’ di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto (in tal senso, le pronunce 25858/2011, 14546/2009, 1124/1999).

E gli argomenti addotti dalla parte non possono indurre ad un ripensamento di tale indirizzo: la formulazione letterale della norma non consente di ritenere la spettanza del diritto a chi non abbia piu’ la gestione dell’azienda, e soprattutto non puo’ ritenersi l’attribuibilita’ del diritto a chi non possa piu’ vantare un titolo giuridico a base della gestione, ma solo una situazione di mero fatto.

4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso proposto nei confronti del Fallimento; le spese del relativo rapporto, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed (OMISSIS); rigetta il ricorso proposto nei confronti del Fallimento e condanna la ricorrente alle spese relative a detto rapporto processuale, che liquida in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.