cassazione civile sentenza 20 aprile 2015 n 7998

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 aprile 2015, n. 7998

(…omissis…)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza depositata il 12 agosto 2012, la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’avv. (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 febbraio 2007.

Con questa sentenza era stato rigettato un primo reclamo, in data 14 settembre 2006, e dichiarato inammissibile un secondo reclamo, in data 5 gennaio 2007, proposti dall’avv. (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 630 c.p.c.. I reclami erano relativi, il primo, all’ordinanza dell’11 luglio 2006 (notificata il 6 settembre 2006) con la quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, su istanza della creditrice pignorante, poi rinunciante, (OMISSIS), aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo n. 113/2005 nei confronti degli esecutati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS); il secondo, all’ordinanza del 12/15 dicembre 2006 (comunicata il 21 dicembre 2006), con la quale il giudice dell’esecuzione aveva confermato la propria precedente ordinanza di estinzione e l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

1.1.- La Corte d’Appello ha ribadito l’inammissibilita’ del reclamo proposto con ricorso del 5 gennaio 2007 perche’ questo “reca solo una data (5 gennaio 2007) nonche’ una sigla illeggibile… mentre non reca, ne’ sull’originale ne’ sulla copia, il timbro di deposito della cancelleria”.

Quanto al reclamo proposto con ricorso del 14 settembre 2006, ha ritenuto che, non avendo il creditore avv. (OMISSIS) trascritto l’atto di pignoramento in suo favore, pur avendolo notificato ai debitori esecutati, e non avendo svolto atto di intervento nella procedura esecutiva iniziata dalla creditrice pignorante (OMISSIS) (unica a favore della quale risultava essere stato trascritto l’atto di pignoramento), fosse sufficiente la rinuncia di quest’ultima per dichiarare estinto il processo esecutivo ai sensi dell’articolo 629 c.p.c.. Ha percio’ confermato la sentenza di rigetto del reclamo avverso le ordinanze di estinzione del processo esecutivo, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, pur avendo rigettato la domanda di questi ultimi di condanna della controparte per responsabilita’ processuale aggravata.

2.- Avverso la sentenza l’avv. (OMISSIS) propone ricorso con due motivi. Gli intimati non si difendono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo il ricorrente sarebbe “clamorosamente non vera” l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il reclamo proposto con ricorso del 5 gennaio 2007 non contiene la firma del cancelliere ed il timbro dell’avvenuto deposito in cancelleria. Il ricorrente sostiene che, invece, vi sarebbe un timbro, apposto in testa all’atto, che recherebbe la sigla del cancelliere, Dott.ssa (OMISSIS). Pertanto, il reclamo avrebbe dovuto essere considerato ammissibile e la Corte si sarebbe dovuta pronunciare sul motivo d’appello concernente il mancato adempimento da parte della cancelleria di quanto disposto dall’articolo 178 c.p.c..

1.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Il dedotto vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, non e’ coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello non ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo d’appello. Piuttosto, non e’ entrata nel merito di quanto dedotto dall’appellante perche’ ha confermato la statuizione di inammissibilita’ del reclamo per mancato rispetto delle forme previste dall’articolo 178 c.p.c., comma 4. In particolare, ha ritenuto che il reclamante non avesse provveduto a depositare il reclamo presso la cancelleria; pertanto, questa non avrebbe potuto dare corso agli ulteriori adempimenti prescritti dallo stesso articolo 178 c.p.c., comma 5, sui quali era basato il motivo d’appello.

1.2.- Il ricorrente censura altresi’ la valutazione che la Corte ha dato del documento contenente il reclamo de quo, specificamente l’apprezzamento che il giudice ha fatto della sigla ivi apposta, che il ricorrente sostiene essere riferibile al cancelliere.

Anche sotto questo profilo, riconducibile al disposto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo vigente ratione temporis, essendo la sentenza pubblicata il 12 agosto 2012), la censura e’ inammissibile. La motivazione della sentenza da conto delle ragioni dell’apprezzamento fattuale del giudice di merito. Il ricorrente non evidenzia alcun vizio di insufficienza, contraddittorieta’ od omissione della motivazione, ma si limita a contrapporre alla valutazione del documento da parte del giudice la propria contrapposta valutazione, chiedendo sostanzialmente a questa Corte un nuovo esame dello stesso documento.

Ove, poi, la censura si voglia intendere come riferita al fatto che la Corte non si sarebbe accorta che sull’originale del ricorso vi sarebbe stato anche un timbro (oltre la sigla) del cancelliere attestante il depositato, quindi avrebbe avuto un’errata percezione visiva del documento, si tratterebbe di errore revocatorio, non deducibile come motivo di impugnazione in cassazione, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19921/12, n. 9637/13).

Il primo motivo di ricorso va percio’ dichiarato inammissibile.

2.- Col secondo motivo si denuncia violazione della norma di cui all’articolo 629 cod. proc. civ. e della norma di cui all’articolo 2666 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe reso una motivazione “manifestamente incongrua” perche’ non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva intimato il precetto di pagamento nei confronti dei debitori esecutati unitamente alla propria assistita (OMISSIS); che aveva chiesto, congiuntamente alla (OMISSIS), il pignoramento immobiliare in oggetto; che aveva provveduto in proprio ed anche quale difensore della (OMISSIS) a trascrivere il pignoramento presso la conservatoria dei registri immobiliari; che aveva presentato l’istanza di vendita; che si era fatto carico delle spese per i compensi del notaio e dell’esperto stimatore.

Inoltre sostiene che la motivazione sarebbe “illogica” quanto al richiamo effettuato al precedente della Corte di Cassazione n. 17367/11, poiche’ questo precedente richiama, a sua volta, la sentenza n. 1729/75, riguardante un caso, diverso dal presente, in quanto vi era stata la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

2.1.- Con riguardo alla norma dell’articolo 629 c.p.c., il ricorrente rileva che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva sarebbe illegittimo perche’ non vi sarebbe stata, nel caso di specie, la rinuncia “di tutti i creditori interessati alla procedura”, che, a suo dire, avrebbero dovuto essere appositamente convocati in udienza.

Richiama, a sostegno dell’assunto, l’orientamento dottrinale, ma anche giurisprudenziale (come da precedente di legittimita’ n. 9231/97), per il quale il pignoramento immobiliare si perfeziona ed acquista piena efficacia tra le parti al momento della notificazione al debitore, mentre la successiva trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ha una funzione non costitutiva ma dichiarativa, nel senso di rendere il pignoramento operativo nei confronti dei terzi estranei alla procedura esecutiva.

In ogni caso, secondo il ricorrente, anche a voler seguire l’orientamento opposto, si dovrebbe pur sempre riconoscere che tra creditore e debitore esecutato il pignoramento si perfeziona al momento della notificazione ed a tale fine sarebbe indifferente il fatto che la trascrizione sia richiesta da soggetti diversi dal creditore procedente.

Aggiunge che, nella specie, sarebbe “pacifico” che la trascrizione del pignoramento “e’ stata eseguita dal sottoscritto ricorrente in nome proprio ed anche quale difensore della (OMISSIS)”.

Pertanto, sarebbe incorsa in errore la Corte d’Appello sia nel ritenere che il ricorrente non avesse la qualita’ di creditore procedente cosi’ come la (OMISSIS) “al cui nome la trascrizione risultava intestata dal Conservatore”, sia nell’affermare che il ricorrente non avesse presentato istanza di intervento nella procedura esecutiva.

Inoltre, vi sarebbe stata violazione dell’articolo 2666 c.c., per il quale la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

3.- Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile per la parte in cui denuncia il vizio di motivazione.

Non e’ incongrua ne’ insufficiente la motivazione che abbia trascurato di prendere in considerazione tutta una serie di dati di fatto (la formazione del titolo esecutivo anche a favore dell’avv. (OMISSIS); l’intimazione del precetto anche da parte di quest’ultimo; lo svolgimento da parte sua di una serie di attivita’ rilevanti in sede esecutiva, comprese la richiesta di trascrizione del pignoramento ed il deposito dell’istanza di vendita; l’esborso di somme per i compensi del notaio e dell’esperto stimatore) che sono del tutto insignificanti, come si dira’, ai fini della decisione, quindi mancanti del carattere della decisivita’, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

3.1.- Gli unici dati di fatto rilevanti, quindi decisivi, tra quelli enunciati dal ricorrente consistono, per come si dira’, nella mancata trascrizione del pignoramento anche a favore dell’avv. (OMISSIS), nonche’ nella mancanza di un atto di intervento dell’avv. (OMISSIS), in proprio, nel processo esecutivo iniziato dalla (OMISSIS) (nei confronti degli eredi di (OMISSIS), in forza di sentenza di condanna sia in favore della (OMISSIS) che in favore dell’avv. (OMISSIS), quale procuratore distrattario).

Rispetto a questi dati di fatto, la sentenza da conto dell’accertamento da parte del giudice di merito dell’avvenuta trascrizione del pignoramento con nota redatta soltanto a favore di (OMISSIS) e della mancanza di un atto di intervento nel processo esecutivo da parte dell’avv. (OMISSIS) (o comunque di un atto equiparabile ad un atto di intervento). Entrambi gli accertamenti sono censurati dal ricorrente mediante la mera contrapposizione della propria contraria affermazione rispetto a quanto accertato dal giudice di merito, con invito a questa Corte di Cassazione a prendere diretta visione della sentenza azionata, dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento in questione.

Orbene, evidente e’ l’inammissibilita’ della richiesta rivolta alla Corte di legittimita’ di prendere visione di tali atti ovvero di altri, che pur sarebbero rilevanti, quali la nota di trascrizione del pignoramento (il cui testo d’altronde nemmeno e’ riportato in ricorso, se non altro con riferimento al quadro relativo ai soggetti a favore) ovvero gli atti del processo esecutivo (tra i quali, peraltro, il ricorrente non individua un atto idoneo ad essere configurato come ricorso per intervento ex articolo 499 c.p.c., ne’ sostiene che tale avrebbe dovuto essere reputato, dal giudice a quo, l’atto di pignoramento).

Il ricorrente avrebbe dovuto censurare la motivazione, in punto di ricostruzione dei fatti decisivi. Non avendo evidenziato alcuna significativa omissione od insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione riguardo agli unici due fatti decisivi della controversia, non puo’ che concludersi, come anticipato, nel senso dell’inammissibilita’ della censura mossa ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

4.- La decisione sulla denunciata violazione di legge si basa pertanto sui seguenti fatti, orami incontroversi:

notificazione dell’atto di pignoramento (anche) a nome dell’avv. (OMISSIS) e trascrizione del pignoramento soltanto a favore di (OMISSIS);

– mancanza di un atto di intervento dell’avv. (OMISSIS) nel processo esecutivo;

– rinuncia agli atti di questo processo da parte di (OMISSIS).

La questione posta dal ricorso riguarda percio’ l’interpretazione da dare all’articolo 629 c.p.c., laddove richiede, per l’estinzione del processo esecutivo, prima dell’aggiudicazione (come nella specie), la rinuncia agli atti del “creditore pignorante”.

Non rileva, invece, la norma laddove richiede anche la rinuncia dei creditori “intervenuti muniti di titolo esecutivo”, poiche’, come detto, il giudice ha escluso che l’avv. (OMISSIS) avesse spiegato intervento e questa statuizione non e’ stata censurata.

Allora, la questione da decidere e’ se possa essere considerato creditore pignorante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 629 c.p.c., comma 1, colui che abbia notificato ma non trascritto a suo favore l’atto di pignoramento.

4.1.- La decisione impugnata affronta ex professo ed ampiamente siffatta questione, al fine di rispondere al corrispondente motivo d’appello dell’odierno ricorrente, cosi’ dimostrando che soltanto questo e’ stato, in sede di gravame, l’oggetto del contendere (quanto al reclamo proposto in data 14 settembre 2006).

La Corte d’Appello ha ritenuto, cosi’ confermando la sentenza del Tribunale, che la trascrizione del pignoramento immobiliare sia elemento necessario perche’ l’atto produca i suoi effetti rispetto ad ogni interessato ed, in specie, che il pignoramento immobiliare, come sostenuto dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ (tra cui Cass. n. 17367/11, richiamata in sentenza), abbia natura unitaria, benche’ fattispecie a formazione progressiva, che si realizza sia attraverso la fase di notificazione dell’atto che attraverso quella della sua trascrizione. Ha percio’ qualificato entrambe queste fasi come elementi costitutivi dell’atto di pignoramento immobiliare, richiamando anche la Relazione ministeriale al codice civile. Ha percio’ concluso nel senso che non potesse essere considerato creditore pignorante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 629 c.p.c., comma 1, colui a cui favore non risulti trascritto il pignoramento immobiliare.

5.- La decisione sulla questione controversa e’ corretta.

L’articolo 555 c.p.c., prevede, per quanto qui rileva, che “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto…” e che “immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note”, a meno che il creditore pignorante non ritenga di effettuare personalmente l’adempimento pubblicitario, nel qual caso dovra’ richiedere all’ufficiale giudiziario di consegnargli, dopo la notificazione, gli atti predetti, da presentare al conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione.

E’ vero che, come nota il ricorrente, si contrappongono almeno due orientamenti sul momento perfezionativo del pignoramento immobiliare, quanto ai rapporti tra la notificazione dell’atto di pignoramento (contenente l’ingiunzione di cui all’articolo 492 c.p.c.) e la successiva trascrizione.

Secondo l’orientamento posto a fondamento del motivo di ricorso, come visto, il momento perfezionativo del pignoramento andrebbe individuato nella notificazione dell’ingiunzione e la trascrizione costituirebbe un elemento integrativo dell’efficacia, nei confronti dei terzi, di un atto gia’ perfetto.

Secondo l’orientamento fatto proprio dal giudice a quo, la struttura del pignoramento immobiliare sarebbe quella della fattispecie a formazione progressiva, a carattere unitario, ma necessitante della trascrizione per il suo definitivo compimento.

5.1- La giurisprudenza di legittimita’, mentre ha sin da tempi non recenti attribuito al pignoramento presso terzi la struttura di fattispecie a formazione complessa o, meglio, a formazione progressiva (cfr. gia’ Cass. n. 13021/92, n. 9673/97, n. 10157/97, nonche’ tra le ultime Cass. n. 2473/09, n. 1949/09, n. 5529/11, n. 6666/11), non ha, attualmente, una posizione altrettanto netta rispetto alla struttura del pignoramento immobiliare.

La questione e’ stata trattata approfonditamente nel precedente richiamato in ricorso di cui a Cass. n. 9231/97. Nel caso deciso con questa sentenza la Corte si e’ occupata di individuare il momento di “compimento” del pignoramento ai fini della decorrenza del termine di efficacia previsto dall’articolo 497 c.p.c. (che prevede che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”).

La sentenza richiama, a sua volta, integralmente la motivazione del precedente n. 525/65, che merita di essere trascritta anche qui, per la parte piu’ significativa: “… Ora e’ ben vero che i due adempimenti (notifica e trascrizione) sono richiesti dall’articolo 555, in un rapporto di immediata successione cronologica, onde cio’ potrebbe indurre a ritenerli entrambi indispensabili per il perfezionamento dell’esecuzione. E’ anche vero che, essendo il pignoramento privo di efficacia con decorso di novanta giorni dal suo compimento, il dies a quo di detto termine potrebbe venire identificato, stando alla dizione usata dall’articolo 497, con la data di trascrizione dell’atto.

Tuttavia la importanza dei rilievi anzidetti e’ piu’ apparente che reale, ove si consideri che nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali, cui corrispondono due distinti e autonomi adempimenti, i quali hanno ciascuno una propria ragione di essere e una specifica efficacia giuridica rispettivamente tra le parti ed erga omnes. Invero il pignoramento e’ perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell’atto ed e’ da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali. E’, infatti, dopo la notifica del pignoramento che l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l’inserimento di esso nel fascicolo dell’esecuzione, l’esistenza giuridica del vincolo processuale (articolo 551 c.p.c.) ed e’ anche da quel momento che il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati (articolo 559, comma 1, dello stesso codice). Ne’ va omesso di considerare che, secondo l’articolo 481 c.p.c., la inefficacia del precetto viene comminata soltanto se nel termine di novanta giorni dalla notifica non e’ iniziata la esecuzione, e poiche’ l’inizio della espropriazione forzata ha luogo proprio con la notifica del pignoramento, e’ ovvio che anche questo primo atto assume rilevanza nello svolgimento del processo esecutivo. Se, dunque, la legge ricollega alla notificazione del pignoramento determinate conseguenze giuridiche, non si vede perche’, in aderenza ad esse, non debba decorrere da quella data anche il termine di efficacia previsto dall’articolo 497 c.p.c..

Ben diversa e’, invece, la finalita’ per la quale e’ richiesta dalla legge la trascrizione dell’atto, poiche’ tale adempimento – posto a carico dell’ufficiale giudiziario e non rimesso all’iniziativa del creditore istante – e’ destinato a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni siano stati sottoposti, sia per evitare la pendenza di piu’ procedure e sia per assicurare all’aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato, medio tempore, direttamente dal proprietario. La tesi di coloro che ravvisano nella trascrizione un elemento costitutivo del pignoramento non e’ sorretta da alcuna norma di diritto processuale ed e’ contraria, oltre tutto, alla funzione specifica cui detto istituto adempie nell’ordinamento positivo vigente”.

Come si ricorda anche nella sentenza del 1997, l’interpretazione preferita nel 1965 venne ribadita con le sentenze di questa Corte n. 1305/66 e n. 2733/77, la quale ultima ebbe ad affermare, in motivazione, che “l’atto di pignoramento immobiliare, una volta notificato al debitore, e’ perfetto ed idoneo alla funzione, che gli e’ propria, di destinare e vincolare i beni ed i diritti in esso descritti all’espropriazione forzata. E la trascrizione nei registri immobiliari, anziche’ essere un elemento costitutivo dell’atto di pignoramento, esplica la funzione di condizione di efficacia di tale atto verso i terzi”.

Questa impostazione e’ stata seguita nella sentenza n. 9231/97, facendo leva – oltre che sugli argomenti gia’ espressi nei precedenti citati – sull’articolo 557 c.p.c., comma 2, (nel testo all’epoca vigente, da interpretarsi nel senso che il termine previsto per depositare il titolo esecutivo ed il precetto decorre dalla notifica del pignoramento e contestuale ingiunzione al debitore) e sull’articolo 492, comma 1, richiamato dall’articolo 555 c.p.c., comma 1, (da interpretarsi nel senso che l’ingiunzione ha effetto immediato, prescinde dalla successiva trascrizione del pignoramento e costituisce atto idoneo a porre il debitore in una situazione di soggezione rispetto alla pretesa esecutiva del creditore, perche’ vincola i beni indicati nell’atto di pignoramento alla espropriazione forzata).

Con la sentenza n. 9231/97, la Corte si e’ fatta carico di rispondere alle critiche espresse rispetto all’orientamento gia’ manifestato negli anni ‘60/’ 70, riassunte, in sentenza, nei seguenti punti:

“a) l’atto di pignoramento immobiliare… costituisce una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si perfeziona con la trascrizione, come e’ dato desumere dalla lettera dell’articolo 555 c.p.c….;

b) l’articolo 561 c.p.c., considera successivo il pignoramento trascritto per secondo, dal che sarebbe lecito desumere che il perfezionamento del pignoramento avviene dopo la sua trascrizione;

c) l’articolo 562 c.p.c., nel disporre che se il pignoramento diviene inefficace per decorso del termine il giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione della trascrizione, presuppone che non via sia pignoramento se non vi sia stata anche la trascrizione dello stesso;

d) la vendita del bene eseguita dal debitore dopo la notificazione del pignoramento ma trascritta prima della trascrizione di quello e’ opponibile al creditore e, pertanto, la sola notificazione del pignoramento, a prescindere dalla responsabilita’ penali, non impedirebbe al debitore di disporre del bene, con la conseguenza che anche nei rapporti interni sarebbe la trascrizione e non la notifica (e la contestuale ingiunzione) a perfezionare il pignoramento”.

Per comodita’ espositiva si trascrive di seguito la risposta fornita nella sentenza in esame:

“Nessuna delle esposte argomentazioni appare idonea a determinare un mutamento di indirizzo rispetto a quello precedentemente richiamato. L’argomento addotto sub a) ha trovato gia’ adeguata risposta nella motivazione della sentenza n. 525 del 1965 sopra richiamata. L’argomento sub b) non appare decisivo, ove si consideri che la disposizione di cui all’articolo 561 c.p.c., ha lo scopo di far confluire in un unico procedimento esecutivo piu’ pignoramenti ricadenti sullo stesso immobile (v. Cass. sent. n. 6549 del 1985) e si limita ad imporre al conservatore dei registri immobiliari di fare menzione nella nota di trascrizione del pignoramento l’esistenza di eventuali altre trascrizioni di pignoramenti eseguiti sullo stesso bene. Lo stesso dicasi dell’argomento sub c), ove si consideri che la norma prende in considerazione l’ipotesi normale in cui l’atto di pignoramento sia stato trascritto e che, in previsione di detta ipotesi, essa sia stata in quel modo formulata, (quanto all’argomento sub d)… l’ordine di precedenza tra la trascrizione del pignoramento e quella dell’eventuale alienazione del bene a terzi, compiuta dal debitore esecutato, influisce sul rapporto tra il creditore procedente ed il terzo acquirente, ma nulla toglie alla illegittimita’ del comportamento del debitore, derivante dalla violazione dei doveri impostigli dalla notificazione del pignoramento (e della ingiunzione) che da sola e’ strumento idoneo ad imporre il vincolo sul bene nei rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato”.

5.2.- Queste decise affermazioni di principio sono state disattese da questa stessa Corte, quando e’ stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui la trascrizione del pignoramento presentava irregolarita’ che la rendevano inidonea alla sua funzione, con la sentenza n. 12429/08. Con questa si affermo’, infatti, che “… la migliore dottrina e’ orientata nel senso che l’articolo 555 c.p.c., prevede che il pignoramento abbia natura unitaria, benche’ a formazione progressiva, sia attraverso la fase della notifica dell’atto che quella della sua trascrizione: di conseguenza la successiva rettifica ovvero rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non sarebbe sufficiente alla sanatoria dell’invalidita’, perche’ la semplice notifica dell’atto di pignoramento non avrebbe rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa”. Pertanto, dichiarando di non prendere posizione sulla natura della trascrizione del pignoramento, la Corte – senza percio’ porsi espressamente in discontinuita’ con l’orientamento di cui sopra – decise tuttavia nel presupposto della mancanza di “rilevanza autonoma” della “semplice notifica dell’atto di pignoramento”.

5.3.- La sentenza qui impugnata richiama la piu’ recente sentenza di cui a Cass. n. 17367/11, che si e’ occupata di un caso nel quale si era avuta la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Quest’ultima si e’ avvalsa di un’affermazione posta a sostegno dell’orientamento meno recente (precisamente quella per la quale “nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioe’, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari”) richiamando Cass. n. 1729/75. Non ha espressamente preso posizione ne’ sulla struttura del pignoramento immobiliare ne’ sui rapporti tra la notificazione e la trascrizione dell’atto.

E’ tuttavia giunta ad affermare che “La trascrizione del pignoramento costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l’espropriazione dell’immobile pignorato e l’alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito. La trascrizione e’, percio’, l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si puo’ dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento, (articolo 497 c.p.c.)”.

La sentenza, pur sottolineando la rilevanza del momento costituito dalla trascrizione del pignoramento, non ribadisce ne’ richiama il precedente costituito da Cass. n. 12429/08, che invece e’ ripreso, in un obiter dictum, nella motivazione della piu’ recente Cass. n. 4369/12.

6.- Riassunti i percorsi della giurisprudenza di legittimita’ che prende le mosse dalla sentenza n. 525 del 1965, e dato conto del fatto che anche la dottrina e’ stata ed e’ tuttora divisa quanto al momento in cui si perfeziona il pignoramento immobiliare e quanto ai rapporti tra la notificazione della relativa ingiunzione e la trascrizione dell’atto, il Collegio ritiene di trarre le conclusioni di cui appresso. L’orientamento espresso dalla piu’ risalente giurisprudenza di questa Corte e’ supportato da autorevole dottrina, che attribuisce centralita’ all’ingiunzione, in quanto atto necessario e sufficiente ad imporre sul bene pignorato il vincolo di destinazione alle finalita’ esecutive, con la cui notificazione pertanto il pignoramento immobiliare dovrebbe intendersi perfezionato.

Orbene, e’ innegabile che l’ingiunzione ai sensi dell’articolo 492 c.p.c., quindi la notificazione dell’atto che la contiene, ai sensi – per il pignoramento immobiliare – dell’articolo 555 c.p.c., sia atto necessario e sufficiente al sorgere di effetti che sono autonomamente rilevanti: non solo indisponibilita’ del bene e obbligo della custodia in capo al debitore, ma anche atto di inizio del processo esecutivo. Quest’ultimo effetto tipicamente processuale, in collegamento a quanto disposto dall’articolo 491 c.p.c., e’ reso palese, quanto al pignoramento immobiliare, dall’articolo 557 c.p.c., per quanto gia’ evidenziato nella sentenza n. 525/65, secondo cui “e’, infatti, dopo la notifica del pignoramento che l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l’inserimento di esso nel fascicolo dell’esecuzione, l’esistenza giuridica del vincolo processuale (articolo 557 c.p.c.)”.

Il rilievo e’ evidentemente da intendersi riferito al testo dell’articolo 557 c.p.c., vigente prima della sostituzione effettuata con il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 18, comma 1, lettera c), convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Peraltro, va sottolineato che il testo in vigore dopo questa sostituzione – al quale puo’ farsi soltanto qualche cenno – pur avendo spostato dall’ufficiale giudiziario al creditore pignorante l’onere del deposito nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la copia conforme, oltre che del titolo esecutivo e del precetto, anche dell’atto di pignoramento (nel termine perentorio di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia del pignoramento), prevede comunque che il fascicolo dell’esecuzione venga formato dal cancelliere al momento di tale deposito (che, a far data dal 31 marzo 2015, dovra’ avere luogo esclusivamente con modalita’ telematiche: cfr. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 bis, comma 2, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 18, comma 4, cit.). La norma di recente sostituita commina l’inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, non siano state depositate “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto”: resta percio’ irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, cosi’ come nel vigore dell’originario testo dell’articolo 557 c.p.c., il deposito della nota di trascrizione (che, nell’ipotesi dell’articolo 555 c.p.c., u.c., il creditore deve effettuare “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell’articolo 557, comma 2, ultimo inciso). Va percio’ ribadito che il pignoramento e’ l’atto d’inizio del processo esecutivo e che, per quanto riguarda l’espropriazione immobiliare, la pendenza dell’esecuzione si ha dal momento in cui il pignoramento viene notificato.

Considerati gli effetti prodotti dalla notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare, vanno condivise le seguenti conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimita’ gia’ negli anni’60:

perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto dell’articolo 481 c.p.c., e’ sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare;

il termine di efficacia del pignoramento immobiliare dell’articolo 497 c.p.c., decorre dalla data di notificazione dell’atto, sicche’ entro novanta giorni da questa deve essere presentata l’istanza di vendita.

Le ragioni di fondo di queste conclusioni sono quelle espresse nel precedente di legittimita’ di cui a Cass. n. 575/65, ripetute da Cass. n. 9237/97, dovendosi sottolineare, quanto all’articolo 497 c.p.c., che la ratio del termine imposto dalla norma e’ quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento. Pertanto, anche ragioni sistematiche inducono a ritenere che debba decorrere dalla data di imposizione di quel vincolo e quindi dalla data della notificazione e contestuale ingiunzione, piuttosto che dalla data della trascrizione. Non va trascurata, infatti, la considerazione che questa potrebbe essere ritardata dal creditore, cui l’articolo 555 c.p.c., u.c., non impone alcun termine per compiere la formalita’.

Ne segue che non e’ coerente con le conclusioni qui ribadite l’affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza n. 12429/08, secondo cui la notificazione del pignoramento “non avrebbe rilevanza autonoma”. E’ vero, invece, che, agli effetti di cui si e’ detto (ma anche ad altri, qui non rilevanti, quale ad esempio l’individuazione della forma e del giudice competente per le opposizioni c.d. esecutive, da proporre cioe’ dopo l’inizio dell’esecuzione), la notificazione del pignoramento immobiliare rileva prima ed indipendentemente dalla trascrizione.

6.1.- Pur condividendo l’orientamento meno recente quanto alla rilevanza autonoma della notificazione del pignoramento immobiliare, il collegio ritiene di doversi da quello discostare quanto all’affermazione secondo cui la trascrizione nel pignoramento immobiliare anziche’ essere un elemento costitutivo dell’atto di pignoramento, esplicherebbe la funzione di condizione di efficacia di tale atto verso i terzi (oltre che di pubblicita’ notizia nei confronti dei creditori concorrenti: cfr. Cass. n. 2733/77).

E’ innegabile che, come osservato dalla dottrina che ne sostiene la natura costitutiva, la trascrizione abbia un rilievo particolare, non solo a fini sostanziali – per come e’ desumibile dalla disciplina civilistica sugli effetti del pignoramento (articoli 2913 e 2918 c.c.), che individua nella trascrizione il momento in cui il pignoramento e’ compiuto al fine di regolare le alienazioni dei beni pignorati, le alienazioni anteriori e gli atti che ne limitano la disponibilita’ – ma anche a fini processuali.

Infatti, oltre gli argomenti desumibili dagli articoli 561 e 562 c.p.c., (pur ritenuti non decisivi dalla dottrina contrapposta e dalla giurisprudenza meno recente sopra richiamata), e’ comunque un dato ricavabile dal sistema quello per il quale il giudice dell’esecuzione non puo’ ordinare la vendita del bene immobile se il pignoramento non e’ stato trascritto.

Su questo dato gli autori concordano, anche se vi attribuiscono una diversa portata sistematica, a seconda della tesi sostenuta a proposito del momento perfezionativo del pignoramento immobiliare.

Questa Corte, nel precedente posto a fondamento della sentenza impugnata, ha preso posizione individuando nella trascrizione l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti ed escludendo che si possa dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento (cosi’ Cass. n. 17367/11 cit.).

Il Collegio intende dare continuita’ a questa statuizione, dato che lo scopo del processo di espropriazione immobiliare e’ la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo e’ necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. Pertanto, la trascrizione del pignoramento non e’ solo un mezzo per assicurare pubblicita’ al vincolo imposto al bene pignorato, quindi non e’ esclusivamente preordinata ad effetti sostanziali; e’ anche un momento imprescindibile perche’ il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito fisiologico: essa non concerne soltanto i terzi, ma anche le vicende del processo.

Il pignoramento immobiliare va percio’ configurato come fattispecie a formazione progressiva. In questa, la notificazione dell’ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiche’ produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato. La trascrizione nei registri immobiliari e’ tuttavia necessaria per completare e perfezionare il pignoramento nella sua forma particolare cosi’ come disciplinata dall’articolo 555 c.p.c..

La lettera di questa norma, d’altronde, pone sullo stesso piano i due momenti della notificazione e della trascrizione, e l’interpretazione qui preferita venne fatta propria dalla Relazione al codice civile (n. 1090).

Si ritiene percio’ di concludere nel senso che il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioe’, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, e’ strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilita’ del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicita’ notizia nei confronti dei creditori concorrenti, e’ indispensabile perche’ il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.

7.- La peculiarita’ del caso di specie impone di verificare le conseguenze che ne derivano in merito all’interpretazione dell’articolo 629 c.p.c., laddove prevede che per l’estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione sia necessaria la rinuncia del creditore pignorante. La rinuncia e’ atto indispensabile allo scopo quando il creditore, che tempestivamente ha avanzato l’istanza di vendita, abbia notificato e trascritto il pignoramento immobiliare.

Quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento non si dovrebbe, peraltro, nemmeno porre la questione interpretativa dell’articolo 629 c.p.c., poiche’, come detto, non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non puo’ proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilita’ o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.

Il caso di specie e’ peculiare perche’, nella ricostruzione che ne ha fatto il giudice a quo, vi sono stati due pignoramenti contestuali, dei quali l’uno trascritto e l’altro no. Pertanto, la rinuncia del creditore pignorante a cui favore e’ stato trascritto il pignoramento, ha comportato che nel processo esecutivo fosse esclusivamente presente l’altro creditore a cui favore il pignoramento non era stato trascritto.

Ne’ puo’ diversamente argomentarsi dal fatto che il ricorrente ha denunciato la violazione dell’articolo 2666 c.c., secondo cui la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Per potersi valere della trascrizione effettuata a favore della creditrice pignorante (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) avrebbe dovuto essere considerato (alla stregua di un) creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Il giudice del merito ha testualmente affermato che l’avv. (OMISSIS) non e’ “intervenuto nella procedura esecutiva di cui trattasi” e questa affermazione non e’ stata validamente censurata dal ricorrente, non avendo questi nemmeno accennato al fatto che il pignoramento da lui notificato potesse essere considerato equipollente ad un atto di intervento.

Ne segue che il ricorso debba essere deciso in base al principio sopra espresso.

Dal momento che la Corte d’Appello di Catania si e’ conformata al precedente di questa Corte n. 17367/11, cui si e’ inteso dare continuita’ affermando il principio di diritto di cui sopra, il ricorso va rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poiche’ gli intimati non si sono difesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.