Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 4 dicembre 2014, n. 25658
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
– che, con sentenza del 4 aprile 2007, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza in data 17 gennaio 2001 con la quale il Tribunale di questultima citta aveva accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) (dichiarato il (OMISSIS)) intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dellarticolo 2901 c.c. dellatto, risalente ai primi mesi del 1994, con cui la societa poi fallita aveva venduto alla s.r.l. (OMISSIS) un autoveicolo;
– che, in particolare, la Corte di appello osservava quanto segue: 1) lo stato di insolvenza della s.r.l. (OMISSIS) risultava dal fatto che la societa alla data del 31 marzo 1994 era debitrice della (OMISSIS) per un importo di oltre un miliardo di lire, rimasto pressoche invariato sino alla dichiarazione di fallimento, mentre non risultava lesistenza di suoi crediti verso terzi ed il capitale sociale ammontava a lire 95.000.000=; 2) nella specie non era necessaria la prova dellesistenza e dellammontare di crediti preesistenti alla vendita ne la prova che dopo di essa il patrimonio del debitore era divenuto insufficiente a soddisfare tali crediti; nella specie, infatti, ricorreva una ipotesi di dolosa preordinazione diretta a pregiudicare la garanzia generica del credito. In tal senso deponeva sia la parziale coincidenza della compagine sociale della s.r.l. (OMISSIS) e della s.r.l. (OMISSIS), sia il fatto che questultima era socia della prima, sia la mancata risposta della convenuta allinterrogatorio formale, sia infine il suo complessivo comportamento processuale caratterizzato dal disinteresse per il giudizio di primo grado nel quale era rimasta contumace e non era comparsa neppure per rendere linterrogatorio formale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), deducendo: 1) la violazione degli articoli 183, 184, 345, 324 o 346, 112 c.p.c. poiche la Corte di appello aveva accolto una domanda che era stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello; solo in quella sede, infatti, il fallimento aveva prospettato per la prima volta che la vendita impugnata era stata dolosamente preordinata a frodare i futuri creditori, mentre sino ad allora aveva prospettato soltanto il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da una vendita posta in essere, quando la societa era gia insolvente, con la consapevolezza del pregiudizio da parte tanto del debitore quanto del terzo; 2) violazione degli articoli 2697 e 2901 c.c. e dellarticolo 116 c.p.c. nonche vizio di motivazione poiche la Corte di appello aveva accolto la domanda malgrado il curatore non avesse offerto non solo la prova dellesistenza di creditori anteriori allatto impugnato, ma neppure di creditori successivi e neppure dellevolversi in peggio del patrimonio del debitore, non valutato nella sua effettiva consistenza, ma solo sotto lirrilevante profilo del rapporto tra il capitale sociale e lammontare di un debito; 3) violazione dellarticolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c. nonche vizio di motivazione poiche il carattere pregiudizievole dellatto era stato desunto dal fatto che la vendita era intercorsa tra societa aventi base sociale e amministrazione collegate, senza che lattore avesse offerto la prova delleffettiva portata pregiudizievole, da valutare tenendo conto anche dei possibili vantaggi infragruppo; 4) violazione degli articoli 116 e 232 c.p.c. poiche erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto rilevante la mancata risposta allinterrogatorio formale, considerato che lo stesso era stato deferito al legale rappresentante di altra societa (la s.r.l. (OMISSIS)) e verteva su circostanze estranee alla causa; inoltre, erroneamente la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla contumacia della s.r.l. (OMISSIS) nel giudizio di primo grado, mentre aveva trascurato di considerare il comportamento della curatela che aveva deferito interrogatorio formale a soggetti estranei alla lite, aveva inammissibilmente esibito in appello documenti nuovi ed aveva mutato linea difensiva;
che il fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria;
– che il primo motivo e fondato; invero, se lazione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare lelemento soggettivo del consilium fraudis e sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che latto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, e richiesta, quale condizione per lesercizio dellazione medesima, oltre alleventus damni, la dolosa preordinazione dellatto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (v. e plurimis Cass. 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. 21 settembre 2001, n. 11916). Cio comporta che la prospettazione dellanteriorita, ovvero della posteriorita del credito, rispetto allatto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nellun caso allegare e provare il dolo generico, e cioe la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dallatto dispositivo, e nellaltro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioe la consapevole volonta del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro. Ne consegue linammissibilita del mutamento di domanda (Cass. 29 maggio 2013, n. 13446);
– che gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione.