L’opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l’opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224).