Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si fonda anche sulla capacità del medesimo richiedente di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali e non sulle occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 febbraio 2020, n.3661)