L’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante

Il modico valore di una donazione ex art 783 c.c. deve essere valutato sulla base di due elementi di valutazione. Il primo elemento, obiettivo, è correlato al valore del bene che ne è oggetto; il secondo, soggettivo, impone di tener conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. (Cassazione civile, Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3858).
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