Opposizione a decreto ingiuntivo – fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’esistenza del credito verificatisi dopo la pronuncia del decreto

Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l’opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell’esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l’opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell’opposizione, nell’ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti (nella quale su di essa vi dovrà essere pronuncia), la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito, come la tardività o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilità di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, rispettivamente con l’opposizione al precetto e con l’opposizione all’esecuzione. (Cassazione civile, sent. N. 6337 del 19 marzo 2014)