Pattuizione caparra confirmatoria – parte adempiente – risarcimento danni – esperibilità due rimedi alternativi e non cumulabili – recesso e ritenzione caparra (o richiesta restituzione doppio) o risoluzione giudiziale contratto e risarcimento danni.

 

In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, puo’ scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che e’ quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, cosi’ determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’articolo 1223 c.c. (Cassazione civile, sentenza 23 marzo 2017, n.7554)