Pignoramento presso terzi dichiarato improcedibile per sopravvenuto fallimento del debitore – possibilità della banca (terzo debitore) che abbia reso dichiarazione positiva ex art 547 cpc di eccepire l’intervenuta compensazione con un credito vantato in forza di un distinto rapporto di C/C nel giudizio per il pagamento del saldo del conto corrente intrapreso dal fallimento – sussiste.

In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non e’ precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c., nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi della L.F., articolo 56 (Cassazione civile, sentenza n.4380 del 4 marzo 2015)

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