Pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini – verifica ex art 1120 c.c., 2 comma – principio di solidarietà condominiale.

In sede di verifica, ex art. 1120 c.c., 2 comma, circa l’attitudine dell’installazione di un ascensore a recare pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati. (Cassazione Civile, sentenza n. 16486 del 5 agosto 2015)

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