La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tutte le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. La possibilità concreta di esercitare il potere di fatto sul demanio stradale va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l’art. 2051c.c. Responsabilità per danni da cose in custodia – art 2015 c.c. – applicabilità alla P.A. per beni demaniali – sussiste. Causa concreta del danno – rilevanza – cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione – responsabilità della P.A. – esclusione. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. ( Cassazione civile, sentenza n. 5622, 22 marzo 2016)