Promessa di vendita – consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo- anticipazione degli effetti traslativi – esclusione – contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori – sussistenza.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e’ qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’articolo 1141 codice civile
(Cassazione civile, sentenza n. 5211 del 16 marzo 2016)

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