Prova per testi in presenza di quietanza proveniente dal creditore – ammissibile se volta a provare circostanze diverse dal mancato a pagamento

Se, a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, è appena il caso di sottolineare che tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, come nella specie, circostanze differenti, quali l’effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell’ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo. (Cassazione civile, n. 25213 del 27 novembre 2014)

LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM
Wordpress blog