La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto’ e danno, bensì tra difetto e danno. Solo a seguito del raggiungimento di tale prova, viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa liberatoria insita nel fatto che il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia ( Cassazione civile, sentenza n.13225 del 26 Giugno 2015)