La responsabilita’ prevista dall’articolo 2043 c.c., e quella prevista dall’articolo 2051 c.c., si fondano su presupposti di fatto diversi.exLa prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda esige l’accertamento della qualita’ di ‘custode’ in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Non e’ dunque possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilita’ ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno e’ stato arrecato dalla cosa, e che il danneggiante rivesta la qualita’ di ‘custode’ ai sensi e per i fini di cui all’articolo 2051 c.c. ( Cassazione civile, sentenza n. 3589 datata 24 febbraio 2015)