Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma e’ sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficolta’ od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. (Cassazione civile, ordinanza n. 16498 del 18 Luglio 2014)