Revocatoria fallimentare – Art 67 comma 1 n.1 L.F. – proporzionalità tra le prestazioni – verifica – criteri – obbligazioni dedotte nel contratto. Revocatoria fallimentare – art 67, comma 2- scientia decoctionis – onere prova – curatore

La proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, dev’essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi. Nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 2, l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito. (Cassazione civile, sentenza n. 14584 del 13 Luglio 2015)

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