Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi (Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)

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