Pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese è titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.
L’interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all’attuazione di quest’ultimo. Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell’evoluzione normativa dell’istituto del distacco e, in particolare, nell’introduzione – ad opera del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 – dell’articolo 30 cit., comma 4 tre
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n.8068/2016).