I genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice nella determinazione dell’assegno deve tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonche’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15774)