E ‘corretta la distinzione tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all’art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata.
La distinzione tra le due ipotesi è decisiva in merito alla facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l’obbligo di restituzione e regolato dall’art. 1809 cit.
Nel secondo. caso, invece, il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta e quindi ad nutum. (Cassazione civile, Ordinanza 9 gennaio 2025 n. 573.)