Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale tutelato dall’art. 2 Costituzione, connotato da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro. Questi doveri possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione che possono configurarsi, considerata la specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., nel caso in cui sussistano gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto è in linea con la valutazione corrente nella società, fondata sull’affermazione sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia. (Cassazione civile, Ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28).