L’art. 809 c.c., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa ( liberalità indirette) , va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l’art. 771 c.c. non essendo richiamato dall’art. 809 c.c. (Cassazione civile, Ordinanza 23 aprile 2024 n. 10979).