La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza di cui all’ articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Infatti questa sentenza, essendo costitutiva e avendo efficacia “ex nunc”, produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene solo con il passaggio in giudicato. Pertanto fino a tale data il promittente venditore è ancora proprietario e possessore. (Cassazione civile, Ordinanza 28.05 2024 n. 14885).