Va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili nei confronti di un trust in persona del trustee, anziche’ nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non e’ un ente dotato di personalita’ giuridica, ne’ di soggettivita’, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. A tale conclusione non osta la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuita’ di trascrizioni con un soggetto inesistente. (Cassazione civile, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2043)