Nel caso di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Conseguentemente , se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, quando il figlio sia “adulto” per il principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa ( Cassazione civile, Ordinanza 15 marzo 2024 n. 7015).