Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, puo’ essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (Corte di Cassazione, ordinanza 19 luglio 2017, n. 17850)
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