E’ nulla per contrasto con il divieto di cui agli articoli 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando e’ ancora in vita il de cuius, con la quale si rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a far accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando, in quanto idonei a dissimulare in realta’ una donazione (Cassazione civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919) .