Vendita con patto di riscatto o di retrovendita – versamento del denaro da parte del compratore a titolo di adempimento di un mutuo – trasferimento del bene diretto a porre in essere una transitoria situazione di garanzia – elusione divieto di cui all’articolo 2744 c.c. – causa illecita – invalidità contratto.

Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 cod. civ. (Cassazione civile, sentenza n. 23670 del 19 dicembre 2015)

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