Corte di Cassazione, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Como l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ed il medico (OMISSIS), per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e dal figlio a seguito di errata esecuzione dell’esame del DNA del bambino, ai fini del riconoscimento della paternita’, che in base ad un primo esame di DNA, eseguito in data 6-22001, aveva accertato che il padre era tale (OMISSIS), con cui ella aveva intrattenuto una relazione dal 1993 al 1998, mentre, in seguito ad un nuovo esame di DNA eseguito in data 28-3-2003, era stato accertato che quest’ultimo non era il padre. L’ Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ed il medico (OMISSIS), nel costituirsi, chiesero il rigetto della domanda. Il (OMISSIS) chiese altresi’ di chiamare in causa le societa’ assicuratrici dell’Ospedale (OMISSIS) e dei suoi medici. Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono la (OMISSIS), ora (OMISSIS), l’ (OMISSIS) S.p.A. e XXXX Assicurazioni, che negarono la propria legittimazione passiva. Intervenne volontariamente nel giudizio Le (OMISSIS) S.p.A., mentre la (OMISSIS) S.p.A. rimase contumace. Il Tribunale di Como ha accolto la domanda e condannato il medico e l’azienda ospedaliera (OMISSIS) a pagare in solido tra loro in favore di (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), la somma complessiva di Euro 36.808,00 per danno non patrimoniale da lesione di integrita’ psico – fisica nella misura dell’11 % per il minore e del 5 % per la madre, espressamente rigettando il risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale in mancanza di prova che si fosse instaurato un vero e proprio rapporto parentale tra il minore ed il (OMISSIS); ha condannato inoltre le compagnie assicuratrici (OMISSIS) ora (OMISSIS), l’ (OMISSIS) e Le (OMISSIS) S.p.A. a manlevare Riccardi (OMISSIS) da quanto sara’ tenuto a pagare in forza della sentenza. La sentenza e’ stata appellata da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e da (OMISSIS), ora (OMISSIS), da (OMISSIS) e da Le (OMISSIS) s.p.a.. Non si sono costituiti il dottor (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS). La Corte d’appello ha accolto in parte l’impugnazione principale della (OMISSIS), aumentando l’entita’ del danno non patrimoniale subito dal solo bambino a complessivi Euro 47.000,00; ha rigettato le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) e di (OMISSIS), avendo la prima incontestabilmente trasferito il suo portafoglio alle (OMISSIS) gia’ nel 2000 e l’altra non era piu’ assicuratrice dell’Ospedale fin dall’agosto 2000; ha posto le spese del giudizio a carico in solido dell’Azienda Ospedaliera e delle (OMISSIS). Avverso detta sentenza propone ricorso la (OMISSIS) in qualita’ di genitore esercente la patria potesta’ sul figlio minore con due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’ (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS). Gli altri intimati non si sono difesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 1218 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Si contesta la motivazione della Corte d’appello che, pur avendo accertata l’esistenza di un legame affettivo da parte del bambino nei confronti del (OMISSIS) e dei nonni, ha affermato che non poteva essere liquidato il danno da perdita di rapporto parentale tra il bambino ed il presunto padre per la ragione che “il (OMISSIS), ancora vivente, non era risultato essere ne’ padre ne’ prossimo congiunto di (OMISSIS) “, liquidando in aumento il danno morale e non il danno da perdita dal legame Euro parentale. La ricorrente denunzia motivazione illogica e perplessa che ha portato la Corte d’appello ad ancorare il danno non patrimoniale, nella sua componente morale ed esistenziale, unicamente al danno biologico riscontrato dal c.t.u. nella misura dell’11 %; nell’aver utilizzato le tabelle per il risarcimento del danno adottate presso il Tribunale di Milano, senza riconoscere al danno da perdita del rapporto parentale come autonoma voce risarcitoria, con congrua ed equa valorizzazione; per non essersi discostata dalla massima personalizzazione del danno consentito da tali tabelle; per non aver riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale in mancanza di vincolo naturale tra i due, o di paternita’ o comunque di altra parentela, essendo il presunto padre ancora vivente. Inoltre la ricorrente contesta la personalizzazione del danno nella sola misura del 48% del valore tabellare di riferimento. 2. Con il secondo motivo si denunzia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, motivazione illogica, perplessa e apparente in ordine un punto decisivo della controversia, individuato nella circostanza che la Corte avrebbe, da un canto, affermato l’esistenza d’un danno da perdita di rapporto parentale, ma contemporaneamente ne ha negato la risarcibilita’ per la mancanza di rapporto di parentela naturale con la figura del presunto padre. 3.1 due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono infondati. Va premesso che, sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina soltanto le fattispecie di danno patrimoniale, nelle forme del danno emergente e lucro cessante ex articolo 1223 c.c., e di danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c., e articolo 185 c.p.. La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte (Cost. 233/2003 e Cass. S.U. n.26972/2008), deve essere interpretata rispettivamente nel senso di unitarieta’ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e come obbligo per il giudice di merito di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta, approfondita ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto della vicenda di danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 4. Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce del recente insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza numero 235 del 20014) e del recente intervento del legislatore (articoli 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la concorrenza del 2 agosto 2017), deve congiuntamente, ma distintamente valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto – i.e. il danno morale – quanto quello, testualmente definito in sede legislativa come dinamico-relazionale, che incide sulla vita di relazione del soggetto (in tali termini dovendo essere rettamente inteso il sintagma danno esistenziale). 5. Nella valutazione del danno alla salute il giudice, al di la della terminologia definitoria da tempo adottata dal legislatore (danno cosiddetto biologico), dovra’ valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale, che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso, quanto quelle incidenti sul piano dinamico relazionale della sua vita, che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna: con tutto cio’ che in altri termini costituisce “altro da se’”. 6. Costituisce pertanto duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno cosiddetto esistenziale, appartenendo tali categorie di danno alla stessa area protetto dalla norma costituzionale, mentre una differente autonoma valutazione andra’ compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come confermato dalla nuova formulazione dell’articolo 138 C.d.A., lettera e). 7.In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore o interesse costituzionalmente tutelato (cosi’, testualmente, Corte cost. 233/2003) andra’ specularmente valutato e accertato all’esito di compiuta istruttoria, ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il medesimo e duplice aspetto della sofferenza morale e della alterazione delle attivita’ dinamico relazionale precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, espressamente, gia’ Cass. S.U. n. 6572 del 2006; piu’ di recente, funditus, Cass. 901/2018 e 7513/2018). 8. La liquidazione unitaria di tale danno, non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale (che tiene a sua volta conto del duplice aspetto risarcitorio, costituito dal danno emergente e dal lucro cessante), avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. 9. La Corte d’appello ha effettuato una liquidazione del danno non patrimoniale subito dal minore a seguito dell’errore del primo test del DNA, che lo ha indotto a ritenere che il proprio padre fosse il (OMISSIS) e ad intrattenere con costui per alcuni anni una relazione di tipo parentale, nella entita’ di Euro 47.000,00, in linea con tali principi. Deve peraltro correggersi, ex articolo 384 c.p.c., comma 4, la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il danno da perdita del rapporto parentale sia configurabile solo nel caso di morte di un prossimo congiunto, e che quindi, nel caso concreto, tale voce di danno non fosse risarcibile, non per mancanza di prova di un’intensa relazione interpersonale tra il (OMISSIS) ed il bambino, ma per l’assorbente e preliminare ragione che (OMISSIS), ancora vivente, non era risultato essere ne’ padre ne’ prossimo congiunto. 10.Questa Corte ha piu’ volte affermato, per converso, che il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineita’ naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio. Il danno deve, in particolare, essere riconosciuto in relazione a qualsiasi causa interrompa questo rapporto, che non deve essere necessariamente la morte del padre. Di conseguenza, deve correggersi la motivazione nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale spetta quando vi sia la rottura di tale rapporto anche con un soggetto non consanguineo, ma che rappresenti per il danneggiato la identica figura del padre, e che la lesione del rapporto parentale puo’ essere determinata anche da un evento diverso dalla morte. Nella specie, peraltro, l’errore in iure cosi’ compiuto non ha impedito alla Corte d’appello, nella sostanza, di tenere rettamente conto del danno subito dal bambino per la perdita del rapporto con il presunto padre, aumentando l’importo del risarcimento dovuto a 47.000,00 Euro e personalizzando la misura dell’11 % del danno all’integrita’ psico fisica accertato dal primo giudice tenendo conto delle tabelle milanesi. Di conseguenza, con pronuncia conforme a diritto nella sua parte dispositiva, ha liquidato in aumento il danno subito da (OMISSIS), unitariamente considerato, con una somma idonea a risarcire anche tale profilo del danno non patrimoniale. 11. L’ulteriore censura di vizio di motivazione e’ poi contenuta in tutti e due motivi di ricorso: nel primo motivo non espressamente denunziata nella rubrica, ma nella sostanza sviluppata nel corpo della doglianza, nel secondo espressamente formulata con la censura ex articolo 360, n. 5. 12. I detti profili di censura, con cui si deduce motivazione perplessa e contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento del danno da lesione da perdita del rapporto parentale, sono inammissibili perche’ formulati non rispettando il modello legale di vizio di motivazione oggi denunciabile in sede di legittimita’, ma anche alla luce della correzione della motivazione di cui al primo motivo di ricorso. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Si compensano le spese in considerazione della particolarita’ della materia trattata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.