In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata se il giudice non individua i parametri in base dei quali afferma che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. Questi parametri non possono prescindere dalle emergenze della causa, conseguentemente il giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse”. (Cassazione civile, Ordinanza n.13784, 17 maggio 2024)
Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto del contratto
La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa.
Infatti quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo – la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (Cassazione civile, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9369)
Appalto privato, difformità dalle previsioni contrattuali e tempestività dell’eccezione.
Nel caso in cui il committente abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto di contratto e coltivato ritualmente l’eccezione anche in grado d’appello, spetterà all’appaltatore eccepire e provare trattarsi di variante approvata dal direttore dei lavori. (Cassazione civile, Ordinanza 14.02.2024 n.4077)
Beni di consumo e sistema di tutele dell’acquirente
Il sistema di tutele dell’acquirente di beni mobili di consumo e’ incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformita’ del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme; il secondo e’ rappresentato dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo. Questi livelli sono in rapporto gerarchico e procedimentalizzato. Il consumatore deve, infatti, domandare il ripristino della conformita’ e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo. In questo modo il legislatore ha inteso privilegiare l’ottica manutentiva del contratto in vista della realizzazione dell’interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualita’ legittimamente attese, contemperandolo in un’ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non subire un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo.(Cassazione civile, Ordinanza 22.11.2023 nr 32514)
Contratti d’appalto e obbligo del committente di pagare il corrispettivo
Nei contratti di appalto, l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, in base all’articolo 1665, ultimo comma c.c., solo all’esito dell’accettazione dell’opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, puo’ ritenersi avvenuta soltanto all’esito del collaudo dell’opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l’appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione (Cassazione civile, Ordinanza, 22 novembre 2023 n. 32512)
Nell’appalto il direttore dei lavori deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione delle opere.
Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839).
Come distinguere la vendita dall’appalto?
Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).
Garanzia per vizi cosa venduta e onere della prova
Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi (Cassazione civile, Ordinanza 22 luglio 2022 n. 22979).
Compravendita e consegna di una cosa diversa da quella pattuita
Nel contratto di compravendita, qualora la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ. (Cassazione civile, Ordinanza 18 luglio 2022 n. 22505)
Appalto e concorrente inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori
Qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono dei danni in solido.
Per l’esistenza della solidarietà è, infatti; sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c. a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si collega la responsabilità, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati ( Cassazione civile, Ordinanza 19 luglio 2022 n. 22575).