Come distinguere la vendita dall’appalto?

Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).

Compravendita e consegna di una cosa diversa da quella pattuita

Nel contratto di compravendita, qualora la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ. (Cassazione civile, Ordinanza 18 luglio 2022 n. 22505)

Appalto e concorrente inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori

Qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono dei danni in solido.

Per l’esistenza della solidarietà è, infatti; sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c. a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si collega la responsabilità, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati ( Cassazione civile, Ordinanza 19 luglio 2022 n. 22575).

Risoluzione del contratto in via stragiudiziale e diritto di recesso.

Una volta conseguita, attraverso la diffida ad adempiere, la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che abbia limitato fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio (Cassazione civile, Ordinanza 8 giugno 2022 n. 18392.)

La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna, nei rapporti interni, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo.

La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a questo fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, qualora il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso. (Cassazione civile, Ordinanza 21 ottobre 2021|n. 29324).

Sul diritto ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie degli ultimi dieci anni

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385/ 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in presenza dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non la abbia fornita (Cassazione civile, Sentenza 13 settembre 2021 n.24641).

Diritto all’oblio: domanda di deindicizzazione dal motore di ricerca di alcune pagine web.

La domanda di deindicizzazione dal motore di ricerca di alcune pagine web, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei risultati che l’attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici (o URL) dei contenuti rilevanti, anche se una puntuale rappresentazione delle singole informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare comunque contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto.
Cassazione civile, Ordinanza 21 luglio 2021 n. 20861.

Risoluzione del contratto per inadempimento e deduzione nel corso del giudizio di fatti diversi da quelli originari

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l’attore ha l’onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l’inadempimento, in quanto l’allegazione costituisce l’imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio.

La deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (Cassazione civile, Sentenza 16 aprile 2021 n. 10141).

Sul prelievo di somme dalle casse sociali da parte di soci di una snc.

Il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci di una società di persone – che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società – comporta il sorgere del diritto della società di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie. (Cassazione civile, Ordinanza 4 marzo 2021 n. 6028)