Comodato propriamente detto e comodato precario.

E ‘corretta la distinzione tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all’art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata.

La distinzione tra le due ipotesi è decisiva in merito alla facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l’obbligo di restituzione e regolato dall’art. 1809 cit.

Nel secondo. caso, invece, il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta e quindi ad nutum. (Cassazione civile, Ordinanza 9 gennaio 2025 n. 573.)

Promissario acquirente: richiesta di esecuzione specifica e, cumulativamente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa

Nel contratto preliminare, il promissario acquirente non ha la sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un’“actio quanti minoris” per vizi della cosa, chiedendo l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in  questo caso, l’offerta del prezzo, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, cod. civ., non è necessaria, nel caso in cui il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146).

Contratto misto di vendita ed appalto: disciplina applicabile

Nel caso di contratto misto di vendita ed appalto, per stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, si applica il criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti. Pertanto si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto (Cassazione civile, Ordinanza 26 settembre 2024 n. 25787).

Apprezzamento della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art 1455 c.c.

In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata se il giudice non individua i parametri in base dei quali afferma che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente.  Questi parametri  non possono prescindere dalle emergenze della causa, conseguentemente il  giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse”. (Cassazione civile, Ordinanza n.13784, 17 maggio 2024)

Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto del contratto

La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa.

Infatti quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo – la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (Cassazione civile, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9369)

Beni di consumo e sistema di tutele dell’acquirente

Il sistema di tutele dell’acquirente di beni mobili di consumo e’ incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformita’ del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme; il secondo e’ rappresentato dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo. Questi livelli sono in rapporto gerarchico e procedimentalizzato. Il consumatore deve, infatti, domandare il ripristino della conformita’ e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo. In questo modo il legislatore ha inteso privilegiare l’ottica manutentiva del contratto in vista della realizzazione dell’interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualita’ legittimamente attese, contemperandolo in un’ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non subire un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo.(Cassazione civile, Ordinanza 22.11.2023 nr 32514)

Contratti d’appalto e obbligo del committente di pagare il corrispettivo

Nei contratti di appalto, l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, in base all’articolo 1665, ultimo comma c.c., solo all’esito dell’accettazione dell’opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, puo’ ritenersi avvenuta soltanto all’esito del collaudo dell’opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l’appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione (Cassazione civile, Ordinanza,  22 novembre 2023 n. 32512)

Nell’appalto il direttore dei lavori deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione delle opere.

Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839). 

Come distinguere la vendita dall’appalto?

Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).