Opposizione a decreto ingiuntivo – notifica titolo esecutivo e onere della prova

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, escludendosi che questo mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assolvimento dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., al quale va pertanto negata ogni efficacia presuntiva (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 3 gennaio 2023 n. 51)

Decreto ingiuntivo opposizione e domanda nuova.


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto. Ciò può avvenire quando questa domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, riguardi lo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere al convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. .(Cassazione civile, sentenza 24.03 2022 n. 9633.)

Decreto ingiuntivo inoppugnabile e nullità del contratto

ll decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’ingiunto la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, in quanto il giudicato, formatosi tra le parti, copre il dedotto e il deducibile estendendosi anche all’insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), benché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. (Cassazione civile, Sentenza 4 novembre 2021 n. 31636).

Opposizione avverso un d.i. non esecutivo e titolo fondante l’esecuzione

Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è la sentenza ma – quanto a sorte capitale, accessori e spese indicati nel decreto – il decreto ingiuntivo stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute. (Cassazione civile, Ordinanza 26 agosto 2021 n. 23500)

Produzione della matrice dell’assegno e prova del pagamento


Per provare un pagamento non è sufficiente la produzione della matrice dell’assegno ma bisogna fornire anche la prova dell’avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. La consegna del titolo bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”. Nell’ipotesi di assenza del titolo e della prova dell’avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento. (Cassazione civile, Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15709).

Vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro e dovere di esaminarle con tempestività

Nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, sussiste un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all’occorrenza anche con un’indagine a campione (Cassazione civile, Ordinanza 26 gennaio 2021 n. 1616).

Controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Conseguentemente, nel caso in cui essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cassazione civile, Ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159).

Sull’onere del convenuto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda si può esplicare solo se l’attore ha, a propria volta, spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione ( Cassazione civile, Ordinanza 24 dicembre 2020 n. 29577)

La dazio d’ipoteca è un negozio unilaterale.

La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale e non un contratto sinallagmatico. Ad essa, pertanto, non si applica la disciplina prevista dall’art. 1461 c.c., il presupposto della quale è l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l’altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa ed effetto dell’altra.
(Cassazione Civile, Ordinanza 5 novembre 2020 n. 24698)

Dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nel corso del giudizio di opposizione da lui proposto contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. (Cassazione civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474)