Obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti.

L’obbligo degli ascendenti di provvedere, in via subordinata solidaristica, al mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori non abbiano le sostanze per provvedere è indipendente da chi sia il genitore in sofferenza economica. L’aiuto non può essere richiesto agli ascendenti del genitore che non contribuisca in prima persona al mantenimento dei propri figli nel caso in cui l’altro genitore sia in grado di farlo.
( Cassazione civile, Ordinanza 17 ottobre 2022|n. 30368).

Riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo compensativa: fondamento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970. E’ invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
(Cassazione civile, Ordinanza 13 ottobre 2022 n. 29920)

Quantificazione dell’assegno divorzile e parametri indicati dalla normativa


Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione contemporaneamente tutti i parametri della normativa divorzile, ma può prescindere da alcuni dando una adeguata motivazione circa le sue valutazioni; tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità. (Cassazione civile, Ordinanza 9 settembre 2022 n. 26672).

Figlio-studente in altra città e revoca della casa coniugale

Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)

L’ affidamento condiviso e’ il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano rapporti conflittuali

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, nel caso in cui si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Può assumere, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. (Cassazione civile, Ordinanza 5 luglio 2022 n. 21312).

Divisione patrimonio tra ex coniugi e casa coniugale

In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge (Cassazione civile, sentenza 9 giugno 2022 n. 18641).

Addebito della separazione per infedeltà coniugale: onere della prova

Ai fini dell’addebito della separazione per comportamento infedele del coniuge, grava sul coniuge che richieda l’addebito fornire la prova dell’infedeltà e della efficacia determinante dello stesso sulla stabilità della convivenza; mentre l’altro coniuge è onerato a provare la anteriorità della crisi matrimoniale e, pertanto, che non sia stato il tradimento a determinare la crisi matrimoniale. (Cassazione civile Ordinanza 6.04.2022 n. 11130)

Ex convivente more uxorio ed indennizzo per opere realizzate sull’immobile di proprietà del partner

In favore del convivente “more uxorio” che abbia realizzato, a proprie spese, opere sull’immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l’art. 936 c.c., che riguarda solo l’autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all’art. 2041 c.c. sull’arricchimento senza causa. Ciò purché si accerti, tenuto conto dell’entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.
( Cassazione civile, Ordinanza 16 febbraio 2022 n. 5086)

Ex coniuge e nuova convivenza di fatto

Qualora sia accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto fra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa (Cassazione civile, Ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5447).

Genitori non coniugati e non conviventi e mantenimento dei figli

Alla luce dell’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, poiché questo accordo ha ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole. (Cassazione civile, Ordinanza 11 gennaio 2022 n. 663).