Assegno divorzile e accordi coniugali con attribuzioni patrimoniali

Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.

 In alternativa deve  valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)

Costruzione realizzata da coniugi in regime di comunione legale su terreno acquistato da uno dei coniugi in forza di successione: titolarità

L’art. 179 comma 1 lett. b) cod. civ. stabilisce che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di donazione o successione.  Nel caso di costruzione realizzata su un terreno acquistato in forza di successione  da un coniuge in regime di comunione legale si deve escludere l’acquisto in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione legale (Cassazione civile, Ordinanza 22.04.2024 n. 10727)

Mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica

Nel caso di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Conseguentemente , se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, quando il figlio sia “adulto” per il principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa ( Cassazione civile, Ordinanza 15 marzo 2024 n. 7015).

Obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti.

L’obbligo degli ascendenti di provvedere, in via subordinata solidaristica, al mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori non abbiano le sostanze per provvedere è indipendente da chi sia il genitore in sofferenza economica. L’aiuto non può essere richiesto agli ascendenti del genitore che non contribuisca in prima persona al mantenimento dei propri figli nel caso in cui l’altro genitore sia in grado di farlo.
( Cassazione civile, Ordinanza 17 ottobre 2022|n. 30368).

Riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo compensativa: fondamento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970. E’ invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
(Cassazione civile, Ordinanza 13 ottobre 2022 n. 29920)

Quantificazione dell’assegno divorzile e parametri indicati dalla normativa


Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione contemporaneamente tutti i parametri della normativa divorzile, ma può prescindere da alcuni dando una adeguata motivazione circa le sue valutazioni; tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità. (Cassazione civile, Ordinanza 9 settembre 2022 n. 26672).

Figlio-studente in altra città e revoca della casa coniugale

Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)

L’ affidamento condiviso e’ il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano rapporti conflittuali

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, nel caso in cui si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Può assumere, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. (Cassazione civile, Ordinanza 5 luglio 2022 n. 21312).

Divisione patrimonio tra ex coniugi e casa coniugale

In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge (Cassazione civile, sentenza 9 giugno 2022 n. 18641).

Addebito della separazione per infedeltà coniugale: onere della prova

Ai fini dell’addebito della separazione per comportamento infedele del coniuge, grava sul coniuge che richieda l’addebito fornire la prova dell’infedeltà e della efficacia determinante dello stesso sulla stabilità della convivenza; mentre l’altro coniuge è onerato a provare la anteriorità della crisi matrimoniale e, pertanto, che non sia stato il tradimento a determinare la crisi matrimoniale. (Cassazione civile Ordinanza 6.04.2022 n. 11130)