Contratto di rete

IL CONTRATTO DI RETE

Definizione

Il contratto di rete è un negozio giuridico che genera un’aggregazione tra imprese finalizzata alla collaborazione reciproca, per accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e competitiva sul mercato. Attraverso la sottoscrizione di un contratto detto “di rete”, gli imprenditori s’impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa.

Quando è stato introdotto

Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento, dall’art 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Successivamente, numerosi interventi normativi hanno modificato la disciplina originaria. Nel 2012 con l’art 45 del decreto legge n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte significative novità. In particolare è stata introdotta la cosiddetta rete soggetto, ovvero la possibilità che la rete, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale comune e nomina di un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, acquisti soggettività giuridica.

A chi si rivolge

Possono essere parti del contratto di rete solo imprenditori (due o più). La rete può esser costituita tra imprese senza limitazioni relative a:

  1. forma giuridica: si può trattare, infatti, di imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.;
  2. dimensione: si può trattare sia di imprese grandi che medie e piccole;
  3. luogo: possono partecipare aziende che hanno sede in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;
  4. attività: le imprese retiste possono operare in settori diversi.

Scopo del contratto di rete

Scopo del contratto è l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato sia delle singole imprese “retiste” che della rete nel suo complesso, così come testualmente stabilisce la Legge n. 33/2009 (e smi). A tal fine i contraenti si obbligano, in base ad un programma comune e predefinito, a:

  • collaborare in forme ed ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese (per esempio creando un marchio comune, dando vita a gruppi di acquisto, ecc.);
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (per esempio scambiando informazioni commerciali, condividendo gli esiti dell’attività di ricerca , ecc.);
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (per esempio condividendopiattaforme logistiche, attivitaà di ricerca e sviluppo, ecc.).

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto ha struttura aperta. Deve pertanto prevedere le modalità per la successiva adesione di nuovi contraenti:

 

  • previa individuazione dei parametri di accesso;
  • previa determinazione delle modalità di accettazione del nuovo aderente da parte degli originari partecipanti.

 

DIFFERENZE TRA RETE-CONTRATTO E RETE-SOGGETTO

Le reti-contratto sono reti prive di soggettività giuridica. Non esiste, pertanto, un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/E/2013, ha precisato che l’assenza della soggettività giuridica determina l’assenza di soggettività tributaria della rete e, di conseguenza, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Le reti-soggetto sono reti dotate di fondo patrimoniale comune che, attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete, acquistano soggettività giuridica. La rete soggetto è un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, ha esplicitato che la rete “soggetto” è un autonomo soggetto passivo di imposta, con tutti i conseguenti obblighi tributari.

QUALI SONO I CONTENUTI DEL CONTRATTO DI RETE ?

Contenuti obbligatori.

Il Contratto di rete deve essere redatto nel rispetto di determinati contenuti necessari affinché sia valido ed efficace:

  1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria adesione del Contratto o per adesione successiva;
  2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
  3. la definizione di un Programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
  4. durata del contratto;
  5. modalità per la successiva adesione di altri imprenditori;
  6. regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nelle competenze conferite all’organo comune, se nominato;

Se le imprese retiste intendono dar vita ad una rete-soggetto devono istituire un fondo patrimoniale comune e nominare un organo comune.

Contenuti eventuali.

Sono contenuti eventuali del contratto di rete:

  • istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  • nomina di organo comune incaricato di dare esecuzione al contratto;
  • previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto di rete

FORMA DEL CONTRATTO DI RETE.

Il contratto di rete è un contratto a forma vincolata. La legge prevede, infatti, espressamente che deve essere stipulato da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti alla rete:

  • per atto pubblico;
  • per scrittura privata autenticata dinanzi al notaio;
  • per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 e 25 del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, con ricorso, in quest’ultimo caso a modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le forme sopra indicate sono previste a norma del comma 4 ter dell’art. 3 del DL n. 5/2009 “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 quater”. Pertanto atto pubblico, scrittura privata autenticata o sottoscrizione con firma digitale, sono le forme alternativamente richieste a fini pubblicitari obbligatori, necessari, vale a dire, per l’iscrizione del contratto di rete, a cura delle imprese retiste, presso i competenti Uffici del Registro delle imprese.
Il comma 4 quater dell’art. 3 del Dl n.5/2009, prevede che l’efficacia del contratto di rete (una volta sottoscritto con le richiamate forme di legge), decorra:

  • per la “rete contratto”, da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun sottoscrittore originario;
  • per la “rete soggetto”, da quando è stata eseguita l’iscrizione nella sezione del Registro delle imprese in cui la rete ha sede. Momento in cui la rete “acquista soggettività giuridica”.

COME SI ATTUA IL CONTRATTO DI RETE?

Programma di rete.

Il Programma di rete rappresenta la traduzione in termini giuridici e pratici delle modalità di attuazione della rete fra le parti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo strategico. Nell’assenza di una normativa di riferimento e stante l’ampia autonomia lasciata alle parti nella autoregolamentazione del contratto, pur nella tassatività dei contenuti, il Programma di rete rappresenta l’elemento cardine del Contratto la cui definizione è fondamentale per l’ottimale riuscita dell’aggregazione. Pertanto esso dovrà contenere i seguenti elementi:

  • diritti, diritti amministrativi e patrimoniali: (ad esempio, diritto al godimento dei vantaggi derivanti dall’aggregazione) ed obblighi (questi ultimi possono avere contenuto vario traducendosi in prestazioni, positive o negative, di “dare” o “facere”, purché risultino determinabili) dei partecipanti;
  • modalità per l’esecuzione dello scopo comune;
  • nel caso di istituzione di un Fondo Comune, il Programma di rete dovrà anche includere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole e procedure decisionali relative alle spese, alla rendicontazione e alla gestione del Fondo stesso. Qualora si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali il programma di rete dovrà necessariamente essere asseverato dalle associazioni preposte.

Fondo Patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale, è costituito da un insieme di conferimenti (denaro, beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d’opera, purchè suscettibili di valutazione economica) messi a disposizione dalle imprese aderenti alla rete per il raggiungimento degli scopi prestabiliti.
Se si procede all’istituzione del fondo patrimoniale nel Contratto di rete dovranno essere obbligatoriamente indicate:

  • la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al Fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;
  • le regole per la gestione del Fondo Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi.

L’obbligo del conferimento è a carico di tutti i partecipanti ma la misura dello stesso può variare: è possibile optare per un sistema proporzionale alla dimensione della singola impresa o stabilire un criterio di conferimenti uguale per tutti.
Il legislatore ha, inoltre, stabilito che l’istituzione del Fondo Patrimoniale in rete seguirà la medesima disciplina del fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c., “in quanto compatibile”. Inoltre, la previsione del Fondo risulta necessaria per poter accedere alla tassazione agevolata, qualora ancora disponibile.
In mancanza del Fondo patrimoniale, le imprese che intendano aggregarsi in rete potranno predisporre un budget annuale di spese, regolamentandone dettagliatamente le modalità di rendicontazione. In tal caso l’autonomia riservata al patrimonio della rete non godrà della stessa immunità prevista in presenza del Fondo.

Funzione dell’organo comune e obbligatorietà della nomina.

L’Organo Comune ha la funzione di dare esecuzione al contratto e di rappresentare, salvo che sia diversamente previsto, la rete unitariamente intesa e le organizzazioni aderenti alla Rete nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, negli interventi di garanzia per l’accesso al credito, nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità (o di cui sia garantita la genuinità della provenienza) e nello svolgimento di operazioni economiche complesse e, più in generale, nella gestione di reti costituite da un numero elevato di partecipanti.
La nomina dell’organo comune, originariamente prevista come obbligatoria è considerata una mera facoltà dei contraenti, salvo che questi ultimi optino per una “rete soggetto”. Laddove le imprese della rete scelgano di istituirlo, dovranno indicare, nel contratto di rete:

  • il nome, la ditta, la ragione sociale del soggetto prescelto per svolgere le attività di Organo Comune
  • i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti allo stesso,
  • le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”.

L’Organo Comune potrà essere anche un soggetto esterno diverso dai partecipanti alla rete (soluzione che garantisce terzietà e imparzialità). Per evitare confusione tra la fase decisionale – affidata dalla L.33/2009 alla collegialità delle imprese o a una sua rappresentanza (es. Comitato di gestione) – e quella esecutiva è importante individuare con precisione i poteri del soggetto esecutore, in particolare in termini di impegni di gestione (limiti di spesa) e di rappresentanza.
L’Organo Comune risponderà del proprio operato nei confronti delle imprese secondo le regole del mandato. All’Organo Comune può essere conferito un:

  • mandato senza rappresentanza: in tal caso esso è obbligato, in virtù del mandato ricevuto, a trasferire gli effetti degli atti da lui compiuti nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali ha agito;
  • mandato con rappresentanza che gli permette di agire in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete, con imputazione diretta, a queste ultime, degli effetti negoziali posti in essere.

RESPONSABILITA’ DELLA RETE VERSO SOGGETTI TERZI

La rete è responsabile verso soggetto terzi, salvo i casi in cui contempli relazioni esclusivamente interne tra le organizzazioni aderenti (per es. scambio di informazioni o di prestazioni).
L’Organo Comune, laddove previsto, ha il principale compito di gestire i rapporti verso l’esterno, agendo come interlocutore unico e quindi soggetto aggregatore di riferimento sul mercato. Il regime della responsabilità verso i terzi si atteggia diversamente a seconda che l’Organo Comune agisca in forza di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.
Se gli impegni assunti dalla rete hanno ad oggetto prestazioni non divisibili per la loro natura o per il modo con il quale saranno realizzate, ciascuna organizzazione risponde interamente dell’esecuzione di tutte le prestazioni. Se, invece, si tratta di prestazioni per loro natura divisibili, nel Contratto si potrà indicare la parte di competenza di ciascuna organizzazione che risponderà di eventuali inadempienze pro quota e non anche per quelle riferibili alle altre organizzazioni aderenti alla rete.

DIFFERENZE TRA RETE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

La costituzione di una rete di imprese mediante un contratto di rete consente di attivare delle sinergie che possono superare i limiti della temporaneità caratteristici dei raggruppamenti di imprese delle Ati, quelli territoriali e di specializzazione produttiva caratteristici dei Distretti produttivi, quelli tendenti alla focalizzazione su singole fase della produzione tipica dei Consorzi.

Distretto

Il distretto è caratterizzato dalla specializzazione produttiva e da un cospicuo numero di partecipanti tra i quali, tuttavia, non ci sono particolari obblighi collaborativi, ovvero questi ultimi vengono individuati, di volta in volta, sulla base di un modello non formalizzato ex ante.
I distretti industriali sono caratterizzati da:

  1. “prossimità territoriale” tra le imprese che si collocano normalmente nella stessa area geografica;
  2. possibili “relazioni interpersonali”, più o meno formalizzate con competitor e con clienti e fornitori che consentono una maggiore circolazione della conoscenza;
  3. condivisione di attività inerenti specifiche fasi della produzione (per esempio laboratori, test di prodotto, ecc.).

Nelle reti formalizzate attraverso il contratto di rete non c’è sempre prossimità territoriale tra imprese retiste, né c’è sempre la medesima specializzazione produttiva. Il numero medio di imprese è, inoltre, relativamente contenuto. Nei contratti di rete ciò che rileva è, soprattutto, la “condivisione di attività” che avviene sulla base di un programma ben formalizzato e di medio lungo termine. Le imprese che stipulano contratti di rete, sono, infatti, tenute a specificare il “programma di rete” che intendono realizzare, prevedendo persino degli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti.

Consorzio

Il consorzio è il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 c. c.).
Alcune modifiche normative (leggi 134/2012 e 221/2012) hanno avvicinato le aggregazioni costituite con il contratto di Rete ai consorzi, consentendo la costituzione reti-soggetto dotate di soggettività giuridica; con la Rete, tuttavia, non si crea necessariamente un nuovo soggetto giuridico ed economico, ma per lo più si da vita ad un accordo che salvaguarda l’autonomia e l’indipendenza dei singoli partecipanti.
La differenza fondamentale tra tali forme di cooperazione imprenditoriale risiede nello “scopo” specifico dell’aggregazione fra le imprese partecipanti e nell’assenza nel consorzio di un programma comune duraturo, presente invece tra le imprese aderenti al contratto di rete – non limitato alla disciplina o allo svolgimento di determinate “fasi” delle rispettive imprese. Attraverso il contratto di rete, inoltre, diversamente che nel consorzio, si possono perseguire anche finalità lucrative.

ATI

Nell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) l’aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro difficilmente realizzabile da una sola impresa. La durata dell’ATI è, pertanto, tendenzialmente più circoscritta rispetto all’aggregazione delle imprese in rete.
Anche nel caso dell’ATI è assente il programma comune duraturo che, viceversa, deve essere espresso dalle imprese aderenti al contratto di rete.

GEIE

Il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) è un organismo dotato di soggettività giuridica (a differenza della “rete – contratto”) che si costituisce con lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi componenti mettendo in comune risorse, attività ed esperienza.
L’obiettivo del GEIE, al quale devono partecipare almeno due soggetti, appartenenti a Stati membri può anche essere diverso dal miglioramento della competitività delle partecipanti.

I VANTAGGI DEL CONTRATTO DI RETE

La costituzione di una rete di imprese mediante un contratto di rete può offrire vantaggi analoghi a quelli derivanti dalla costituzione di aggregazioni di impresa di natura proprietaria (ottenute cioè mediante acquisizioni e/o fusioni) o dall’appartenenza ad un gruppo societario. La Rete può consentire l’acquisizione di una massa critica di risorse umane, tecniche, finanziarie o di know how tale da consentire di perseguire e raggiungere obiettivi strategici che, diversamente, non sarebbero realizzabili dalla singola impresa.
Di seguito vengono indicati alcuni dei possibili vantaggi conseguibili attraverso un contratto di rete.

 

  • Condivisione/abbattimento dei costi di gestione mediante la creazione di una struttura congiunta per la gestione di fornitori o servizi alla clientela (creazione di gruppo di acquisto, acquisizione di maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori);
  • accrescimento della capacità di innovazione delle PMI;
  • condivisione di informazioni di natura tecnica;
  • interazione con interlocutori di grandi dimensioni o complessi;
  • miglioramento rating delle imprese in rete;
  • definizione di una politica comune dei prezzi e dei prodotti/servizi;
  • ampliamento dell’offerta a nuovi mercati, anche esteri, acquisizione di nuovi Clienti nazionali e/o esteri;
  • condivisione di strategie di marketing, di web marketing, di e-commerce;
  • scambio di know-how finalizzato a migliorare l’offerta dei prodotti/servizi;
  • acquisizione di beni comuni (es. impianto di produzione, magazzino, brevetto, marchio, piattaforma informatica, ecc.) ripartendone l’investimento;
  • partecipazione ad appalti e gare (quando, per esempio le singole imprese, da sole, non hanno i requisiti per parteciparvi).

 

 

DISTACCO E CODATORIALITÀ.

Le imprese aggregate da un contratto di rete hanno la possibilità di fare un uso flessibile del personale.
Il legislatore, infatti, ha facilitato all’interno della rete l’utilizzo dello strumento del distacco ed ha dato la possibilità di prevedere forme di codatorialità e di titolarità congiunta dei rapporti di lavoro facenti capo alle aziende retiste.
Prima della legge n. 99/2013, in vigore dal 23 agosto 2013, l’utilizzo dello strumento del distacco presentava notevoli difficoltà; si richiedeva, in particolare la dimostrazione di un interesse specifico delle parti all’uso del distacco che era consentito solo per esigenze temporanee.
La legge n. 99/2013, ha aggiunto all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) il comma 4 – ter, che dispone: «Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile.”
La prova dell’interesse, un tempo necessaria, non è più richiesta perché l’interesse è implicito nel mero fatto di essere partecipi della rete.
Quanto al requisito della temporaneità del distacco, richiesto dalla giurisprudenza, la legge n. 99/2013 non ne fa menzione. Autorevoli giuristi ritengono che quello della temporaneità sia un concetto relativo e correlato alla funzione del distacco e sia, quindi, ragionevole interpretarlo alla luce del contratto di rete, correlandolo allo svolgimento delle attività svolte in comune dagli imprenditori interessati al programma di rete.
Il distacco, anche con queste semplificazioni, consente solo in parte un uso comune delle risorse umane nella rete la quale ultima, viceversa, può necessitare di forme di condivisione stabile del personale tra le imprese retiste.
La stessa normativa sopra richiamata (legge n. 99/2013) ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di ricorrere alla codatorialità. L’articolo 30 del D. Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) al comma 4 – ter infatti stabilisce anche che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto stesso”.
La codatorialità è una soluzione ottimale per la condivisione delle risorse umane della rete ma esige una gestione davvero condivisa ed una regolamentazione dettagliata fra le parti sui poteri inerenti la gestione e sulle connesse responsabilità.
Le reti di impresa, utilizzando gli strumenti del distacco, della titolarità congiunta e della codatorialità, possono valorizzare proficuamente il patrimonio di competenze esistenti nelle aziende della rete, realizzando una flessibilità positiva nell’impiego del personale dipendente. La flessibilità può essere positiva anche per i lavoratori ai quali la rete può garantire maggiore stabilità di occupazione.