Condominio e azione di responsabilità da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare.

Nel condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, si applica l’art. 2051 cod. civ. considerando la posizione del soggetto proprietario o avente l’uso esclusivo ed il rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso.

È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.  

Questa concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile, Ordinanza 14 dicembre 2023 n. 35027)

Sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata secondo legge

La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, cod. civ. in materia di società di capitali. In tal caso la pronuncia finale sulle spese è connessa ad una valutazione di soccombenza virtuale: il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese. (Cassazione civile Ordinanza 24 giugno 2021 n. 18186).

Azioni possessorie e amministratore condominiale

L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione che verta su fatti di spoglio o turbativa riguardanti le parti comuni dell’edificio e ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Si tratta, infatti, di controversie comprese nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 del codice civile. Ciò in quanto l’amministratore ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche quelli a tutela del possesso – dei diritti relativi ai beni condominiali (Cassazione civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20007).

La annullabilità della delibera condominiale per mancata comunicazione dell’avviso di convocazione può essere fatta valere solo dal condomino pretermesso.

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce un vizio procedimentale che determina l’annullabilità della delibera condominiale, che può esser fatta valere soltanto dal condomino pretermesso ex art. 1441 e 1324 c.c. ( Cassazione civile, sentenza 28 maggio 2020, n. 10071)

Il regolamento contrattuale deve essere interpretato tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali.

E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri interpretativi previsti dal codice civile e cioè tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. (Cassazione Civile, Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957)

Condominio – riscaldamento centralizzato- adozione sistema contabilizzazione calore – ripartizione spese – criterio- consumo registrato – conseguenze – riparto sulla base di criteri diversi – illegittimità

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, nel quale è stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato. E’illegittima, pertanto, una suddivisione di tali oneri – sia pure parziale – basata sui valori millesimali delle singole unità immobiliari, né sono rilevanti i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (Cassazione civile, sentenza n. 28282 del 04/11/2019).

art. 2051 c.c. – responsabilità – prova del fatto dannoso e del nesso di causalità con cosa in custodia -necessità – sussiste.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Questa prova non può considerarsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell’uso della cosa.(Cassazione civile, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319)

condominio – creditore munito di titolo esecutivo – espropriazione tutti beni comuni – possibilità – sussiste

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea. (Cassazione civile, Sentenza 14 maggio 2019, n. 12715)

condominio di edifici-    bene appartenente a quelli  di cui all’articolo 1117 c.c. – tutela  della proprietà –  prova – necessità  rigore richiesto per la rivendicazione – esclusione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale. ( Cassazione Ordinanza 7 agosto 2018, n. 20593)