Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 21 settembre 2016, n. 18521
(
omissis
)
Ritenuto in fatto.
1. Il Condominio di via (OMISSIS) convenne in lite limpresa individuale (OMISSIS), cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, e (OMISSIS), incaricato della direzione dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.
I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Il (OMISSIS), in particolare, evidenzio che le modalita esecutive delle opere erano state accertate nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte; ricondusse i danni lamentati da alcuni condomini alle opere che gli stessi avevano effettuate in autonomia nelle rispettive proprieta; contesto la propria responsabilita e chiese, in ogni caso, che in caso di accoglimento della domanda fosse accertata la ripartizione delle responsabilita con limpresa appaltatrice.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido.
2. Sullappello proposto dal (OMISSIS), la Corte dAppello di Torino determino la quota di responsabilita del predetto in misura del 30%, confermando per il resto la sentenza.
La corte, in particolare, rilevo che la cattiva esecuzione delle opere era emersa dallistruttoria condotta nel corso del giudizio, ed in particolare dalla consulenza tecnica esperita nel contraddittorio di tutte le parti; ritenuto poi- in accordo col tribunale che lopera presentasse gravi difetti rilevanti ex articolo 1669 c.c., ribadi la responsabilita solidale dellimpresa e del direttore dei lavori, ciascuno per avervi dato causa con le proprie azioni od omissioni; a tale proposito ritenne censurabile loperato del (OMISSIS) per aver questi rilevata la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo lultimazione delle opere e la consegna dellimmobile da parte dellimpresa; reputo infine tale comportamento incidente sui danni complessivi nella misura sopra indicata.
La Corte accolse peraltro anche il gravame incidentale interposto dal condominio in punto alla misura delle spese di causa, erroneamente liquidate dal tribunale con riferimento alla sola fase di istruzione preventiva.
3. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il condominio e limpresa (OMISSIS) hanno depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Considerato in diritto.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullita della sentenza, oltre a violazione di legge e difetto di motivazione, dolendosi del fatto che la corte dappello ha ritenuto la sussistenza dei gravi vizi, donde ha fondato la sua responsabilita, sulla base delle risultanze di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte.
Nella sostanza, la doglianza si articola su due profili.
Per un verso, infatti, il ricorrente lamenta una violazione del principio del contraddittorio perpetrata con lutilizzazione delle risultanze dellaccertamento tecnico.
Per altro verso, poi, assume che sulla relativa eccezione, gia oggetto di specifico motivo di appello, la corte non avrebbe reso una motivazione congrua, essendosi limitata a rilevare che i difetti erano stati accertati da una consulenza tecnica esperita successivamente e nel contraddittorio di tutte le parti, quando in realta a suo dire u tale consulenza si limitava a richiamare gli esiti del giudizio di istruzione preventiva.
4.1 In relazione al primo profilo, va osservato che lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dellatto introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Sostiene in ogni caso che il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato, poiche il condominio gli avrebbe notificato il ricorso unicamente per conoscenza e senza rivolgere alcuna specifica censura al suo operato (ovvero dando atto, al contrario, chegli aveva segnalati gli inadempimenti dellimpresa appaltatrice).
Tale circostanza designa linfondatezza complessiva del motivo.
La notifica del ricorso per accertamento tecnico valse infatti ad instaurare validamente il contraddittorio nei confronti del ricorrente, il quale evidentemente decise di non partecipare al giudizio per propria autonoma determinazione.
In tale ottica non rileva il fatto che nel ricorso non fossero direttamente prospettate azioni di merito nei suoi confronti.
Come noto, infatti, il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non e collegato al giudizio di merito; esso e infatti diretto a tutelare non gia situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova (cosi e nei termini che seguono, ampiamente in motivazione si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 28/05/1996).
Pertanto la strumentalita del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del fumus boni juris, e riferita allammissibilita e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono propone nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito (cfr. articolo 693 c.p.c., comma 3, e articolo 698 c.p.c., commi 2 e 3).
La domanda, in altre parole, va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalita alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione.
Ma e proprio lesito del mezzo istruttorio, in molti casi, ad evidenziare chi siano i soggetti nei cui confronti dirigere la pretesa di merito, essendo cosi indispensabile che costoro abbiano tutti preso parte al relativo procedimento di acquisizione; e cio e quanto accaduto nella specie, ove per stessa ammissione del ricorrente- il condominio committente intese far accertare lesistenza di gravi difetti in capo allopera appaltata, consentendo la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti potenzialmente interessati, al di la della formale prospettazione di unazione nei confronti della sola impresa appaltatrice.
4.2 Venendo cosi meno il prospettato difetto di contraddittorio, resta assorbito lulteriore profilo di censura relativo alla motivazione.
5. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la decisione della corte dappello di non ammettere i suoi capitoli di prova orale, che assume assistita da motivazione solo apparente e che non consentiva di evincere il ragionamento logico-giuridico da cui poter desumere la responsabilita del direttore dei lavori.
5.1 La censura appare anzitutto inammissibile poiche il ricorrente non indica ne il contenuto dei capitoli ne i testimoni e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi tutti necessari a valutare la decisivita del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/0412010).
In ogni caso, poi, la corte dappello ha evidenziato con chiarezza la circostanza ritenuta decisiva nellaffermazione della responsabilita, ovvero il grave ritardo con il quale il (OMISSIS) rilevo i difetti rispetto allesecuzione dei lavori ed al momento in cui questi erano emersi; circostanza il cui significato la corte ha ritenuto non potesse essere scalfito dai capitoli formulati dal ricorrente, che sul punto specifico non ha fornito alcuna indicazione.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione allaffermazione della sua responsabilita in solido con quella dellimpresa appaltatrice.
Sostiene per un verso la ricorrenza di unipotesi che esclude la solidarieta fra coobbligati, fondandosi le rispettive responsabilita su un diverso titolo giuridico (ed in specie: il contratto di appalto concluso con limpresa e il distinto incarico professionale conferitogli).
Sotto altro profilo, che investe anche laspetto della motivazione, lamenta poi che la corte lo avrebbe ritenuto responsabile per il sol fatto dellinadempimento dellimpresa appaltatrice.
6.1 Sotto entrambi i profili il motivo e infondato.
Quanto allultimo, si e gia osservato che la corte ha espressamente individuato e descritto lautonoma condotta del (OMISSIS), connotandola di negligenza rispetto agli obblighi del professionista incaricato della direzione dei lavori.
Quanto al primo, poi, la corte ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dellappaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre levento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (cosi fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si e affermato, in particolare, che la solidarieta fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui allarticolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita extracontrattuale, si estende allipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita contrattuale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).
7. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dellaccoglimento del motivo di appello incidentale proposto dal condominio in punto alla liquidazione delle spese di primo grado.
Assume in proposito che la decisione sulle spese costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di primo grado, insindacabile dal giudice dappello se non per violazione del principio di soccombenza.
7.1 Il motivo e infondato.
La corte dappello, infatti, si e limitata a rivedere limporto delle spese gia liquidato in favore del condominio, rilevando che il giudice di prime cure aveva in cio erroneamente tenuto conto della sola nota concernente il procedimento di istruzione preventiva.
La decisione, pertanto, non ha inciso sulla regolazione delle spese di lite come operata dal giudice di primo grado, ma e consistita in una semplice revisione dellimporto, in dipendenza del riscontro di un erroneo presupposto in fatto.
8. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla decisione sulle spese.
Assume in particolare che erroneamente la corte avrebbe posto a suo carico le spese di lite sostenute dal condominio nel giudizio di appello, ove pure egli era risultato parzialmente vittorioso; e si duole della compensazione operata limitatamente al rapporto con il coobbligato (OMISSIS).
8.1 Sotto il primo profilo il motivo e infondato, poiche la corte ha integralmente respinto i motivi di appello formulati dal ricorrente nei confronti del condominio, confermando sul punto la decisione di primo grado.
8.2 Quanto al secondo profilo, la corte dappello ha ritenuto sussistere giusti motivi di compensazione nellaccoglimento solo parziale della pretesa del (OMISSIS) verso il coobbligato.
Si tratta di una statuizione che sfugge al sindacato di legittimita, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con esclusione di ogni valutazione dellopportunita rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito u di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio sia nellipotesi di soccombenza reciproca, sia nellipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).
9. Il ricorso e pertanto complessivamente meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
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