Cassazione civile, Ordinanza 12 gennaio 2024 n. 1285. 

( …omissis…)

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato in data 22 maggio 2012, (…) S.R.L. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Savona in data 5-4-2012, per l’importo di Euro 22.081,50, preteso da (…) s.r.l. a titolo di corrispettivo di una fornitura di materiali.

L’opponente rappresentò che aveva stipulato con le (…) un contratto per la progettazione, fornitura di materiali e realizzazione “chiavi in mano” di un soppalco all’interno di un capannone di sua proprietà in Po., con termine di consegna entro il 31 dicembre 2011; poiché si erano verificati ritardi nell’adempimento e intanto nell’ottobre 2011 era stato stipulato un contratto di locazione del capannone con un terzo, con decorrenza dal primo febbraio 2012, in data 24 dicembre 2011 era stato stipulato con l’opposta un accordo transattivo che prevedeva il compimento delle residue forniture e di un limitato lavoro di messa in opera entro il termine essenziale del 13 gennaio 2012; tuttavia, soltanto in data 17 gennaio 2012 era stata fornita soltanto parte del materiale, con la conseguenza che era stato necessario ordinare il materiale mancante a terzi.

Pertanto, sostenendo che la scrittura transattiva dovesse considerarsi risolta di diritto, l’opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna delle (…) a risarcire tutti i danni che quantificò in complessivi Euro 63.200,00 comprendenti sia la penale di Euro 750,00 al giorno pattuita nella transazione in caso di ritardo, sia la perdita di due mesi del canone di locazione.

L’opposta (…) eccepì che il termine di consegna non fosse da ritenersi essenziale, come provava la pattuizione di una clausola penale per il ritardo e che in ogni caso il materiale inizialmente rifiutato fosse stato poi utilizzato da (…) S.R.L. con conseguente rinuncia ad avvalersi dell’essenzialità del termine della prestazione; aggiunse che l’importo della penale era già stato defalcato da quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.

2. Il Tribunale di Savona, con sentenza 1176 del 2014, ritenne che il termine di consegna stabilito nell’atto di transazione fosse essenziale, ma la (…) S.R.L. avesse rinunciato ad avvalersi dell’essenzialità perché aveva accettato e poi utilizzato il materiale in origine rifiutato; riconobbe perciò il diritto di (…) s.r.l. al prezzo pattuito che tuttavia compensò con i danni conseguenti alla ritardata e omessa consegna del materiale nella misura richiesta dalla opponente e, cioè, due mesi di canone di locazione; revocò perciò il decreto ingiuntivo e condannò la (…) a corrispondere a (…) S.R.L. l’importo di Euro 41.118,550.

3. (…) propose appello, rappresentando che nella transazione non era più previsto il completamento dell’opera ma soltanto la fornitura dei materiali che in effetti era avvenuto e che pertanto non risultava provato il collegamento tra il ritardo della fornitura e il ritardato inizio del contratto di locazione di cui erano state prodotte soltanto scritture private non registrate; aggiunse che non era stato previsto nella transazione il risarcimento del danno ulteriore e che la clausola penale copriva ogni danno risarcibile.

3.1. Con sentenza 1369 del 2018 La Corte d’Appello di Genova rigettò l’impugnazione proposta da (…) perché ritenne infondato il motivo relativo alla rilevanza del ritardo nella fornitura e al conseguente risarcimento dei danni perché comunque il ritardo nella consegna dei materiali aveva precluso la possibilità di affidare tempestivamente a terzi il completamento dei lavori; ritenne quindi inammissibili, perché concernenti questioni mai sollevate in primo grado, i motivi di impugnazione relativi alla inopponibilità del contratto di locazione con il terzo per mancanza di data certa e alla limitazione del danno risarcibile derivante dalla clausola penale.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la (…), affidandolo a cinque motivi; (…) S.R.L. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la (…) ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 comma II cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva l’eccezione del divieto di cumulo della clausola penale con il danno ulteriore, nonostante la natura di mera difesa, per essere il principio direttamente previsto dalla norma di legge; ha aggiunto che, in ogni caso, l’argomento era stato proposto in appello perché divenuto necessario soltanto a seguito della pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la transazione non risolta ma operante tra le parti.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 1382 cod. civ., per avere la Corte pronunciato la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria senza esaminare la funzione della penale, verificando la possibilità di cumulo tra i due importi e senza scomputare dal risarcimento quanto già decurtato a titolo di penale, nel senso che la compensazione con il credito preteso in decreto ingiuntivo avrebbe dovuto tener conto che l’importo dovuto a titolo di penale era già stato scomputato.

1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la società ha rappresentato la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che non fosse stata contestata la prova del preteso contratto di locazione, senza considerare che i documenti erano stati prodotti soltanto con la memoria ex articolo 183, comma VI n.2.

1.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per non avere la Corte considerato che, per effetto di giudicato interno, il ritardo imputabile era stato stabilito soltanto in 13 giorni.

1.5. Con il quinto motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., infine, è stata prospettata la violazione dell’art. 1223 cod. civ. perché la Corte ha riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per il ritardo nella esecuzione del rapporto di locazione con il terzo senza verificare la sussistenza della prova del rapporto di causalità con il ritardo nelle forniture dei materiali e in ogni caso senza considerare che Gu.@ Immobiliare S.R.L. aveva convenuto con il terzo un risarcimento dei danni pari ad una sola mensilità del canone di locazione e non a due.

2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

Nella premessa di fatto della sentenza, la Corte d’appello ha dato atto che l’opposta (…) aveva tempestivamente dedotto, sin dal primo grado, che era stata convenuta nell’atto transattivo una clausola penale e che l’importo pattuito a tale titolo era stato già defalcato dal credito preteso in decreto ingiuntivo: l’allegazione, evidentemente, era stata finalizzata a paralizzare la pretesa dell’opponente di risarcimento dei danni (“comprendenti sia la penale di Euro 750,00 al giorno (…) sia la perdita di due mesi del canone di locazione” – così in sentenza, pag.4).

La stessa Corte, tuttavia, ha affermato, in motivazione, che la limitazione del danno risarcibile derivante dalla clausola penale costituisse “argomento mai trattato in primo grado” ed ha, perciò, ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo (pag. 10 della sentenza).

Così decidendo, la Corte di merito non ha considerato che la funzione della clausola limitativa del risarcimento dev’essere ricondotta ai fatti cui la stessa legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto fondante l’avversa pretesa: per loro natura, questi fatti sono rilevabili d’ufficio, purché risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, perché la manifestazione della parte della volontà di avvalersene non è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (cfr. in materia di rilevabilità dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi Cass. Sez. 3, n. 20317 del 26-07-2019; Sez. 2, n. 17216 del 18-08-2020).

L’art. 1382 cod. civ. prevede, infatti, che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21398 del 26-07-2021).

In altri termini, eccepita tempestivamente l’avvenuta pattuizione della clausola penale, la conseguente funzione limitativa del risarcimento del danno costituiva l’effetto previsto dalla norma stessa, fatto come tale rilevabile d’ufficio; in correlazione, costituiva una mera difesa la sollecitazione ad interpretare l’accordo transattivo intervenuto tra le parti sul punto come limitativo del danno, con esclusione della risarcibilità del danno ulteriore.

In tal senso i primi due motivi trovano accoglimento.

3. Dalla fondatezza dei primi due motivi deriva in logica conseguenza l’assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo, tutti concernenti i danni ulteriori.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che provvederà all’interpretazione dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti per verificare se fosse stata o non convenuta, con la clausola penale, anche la risarcibilità del danno ulteriore.

Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 30 maggio 2023

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.