Cassazione civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15877
( … omissis…)
FATTI DI CAUSA
- L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
- La societa’ (OMISSIS) s.r.l. intervenne nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iniziata dalla societa’ (OMISSIS). s.a.s. nei confronti di (OMISSIS).
A fondamento dell’intervento allego’ un credito vantato nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.a.s., della quale assumeva che (OMISSIS) fosse socio accomandatario. - (OMISSIS) propose opposizione all’esecuzione sostenendo che all’epoca in cui sorse il credito azionato dalla (OMISSIS) egli non era piu’ socio accomandatario della (OMISSIS).
Il Tribunale di Viterbo con sentenza 14.7.2009 accolse l’opposizione. - La Corte d’appello di Roma, adita dalla (OMISSIS), con sentenza 23.10.2014 n. 6510 accolse il gravame e rigetto’ l’opposizione all’esecuzione proposta da (OMISSIS).
La Corte d’appello.
RITENNE che:
-) all’epoca in cui sorse il credito della (OMISSIS), il nome di (OMISSIS) – che in quel momento era soltanto un socio accomandante compariva ancora nella ragione sociale della (OMISSIS), e di conseguenza egli doveva rispondere delle obbligazioni sociali ai sensi dell’articolo 2314 c.c., comma 2;
-) l’opponente non aveva provato che la (OMISSIS) sapesse che egli era solo un socio accomandante;
-) in ogni caso, la circostanza che (OMISSIS) fosse o non fosse responsabile per i debiti sociali della (OMISSIS) s.a.s. andava dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non in sede di opposizione all’esecuzione. - La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2314 c.c., comma 2.
Sostiene che la Corte d’appello l’avrebbe erroneamente ritenuto responsabile per i debiti della (OMISSIS), in quanto:
-) il socio accomandante d’una s.a.s., il cui nome sia inserito nella ragione sociale, risponde dei debiti sociali solo quando la spendita del nome avvenga col suo consenso;
-) il consenso non puo’ presumersi, ma deve essere provato da chi lo invoca;
-) in ogni caso la (OMISSIS) sapeva bene che lui era solo un socio accomandante.
1.2. Il motivo e’ infondato.
La tesi del ricorrente, secondo cui il socio accomandante il cui nome sia stato inserito nella ragione sociale risponde dei debiti sociali solo quando il suddetto inserimento sia avvenuto col suo consenso, e’ gia’ stata ritenuta da questa Corte non condivisibile, con orientamento dal quale non v’e’ ragione per discostarsi.
Ha stabilito, in particolare, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30882 del 29/11/2018, Rv. 651887 – 01, che “al fine di valutare se l’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall’articolo 2314 c.c., comma 2, rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della societa’, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella societa’, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all’aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell’accomandante.
1.3. Nella parte, poi, in cui prospetta che la societa’ (OMISSIS) ben sapeva che (OMISSIS) non era il socio accomandatario della (OMISSIS), la censura e’ inammissibile, perche’ non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: e cioe’ che i documenti prodotti dall’opponente a dimostrazione della conoscenza, da parte della (OMISSIS), della qualita’ di accomandante in capo a (OMISSIS), erano privi di sottoscrizione o comunque successivi all’insorgenza del credito.
2 Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 643, 644 e 645 c.p.c..
Deduce che la sentenza impugnata e’ erronea nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS), per far valere la propria irresponsabilita’ per i debiti sociali della (OMISSIS), avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla (OMISSIS) e pronunciato nei confronti della (OMISSIS).
Sostiene il ricorrente che, essendo stato quel decreto chiesto ed emesso nei soli confronti della (OMISSIS), egli non aveva titolo ne’ legittimazione ad opporvisi. Pertanto la sopravvenuta inoppugnabilita’ di quel decreto non poteva nuocergli, ed erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto il contrario.
2.2. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha infatti gia’ stabilito che il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una societa’ di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall’esistenza dell’obbligazione sociale necessariamente la responsabilita’ dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’articolo 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui e’ stato formato.
Da cio’ discende che ciascun socio illimitatamente responsabile, se vuole evitare questi effetti, ha l’onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della sola societa’ di persone: anche, se necessario e ricorrendone i presupposti, nelle forme dell’opposizione tardiva. Ove a cio’ non provveda, non gli sara’ consentito far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione (anche tardiva) al decreto ingiuntivo (in tal senso si veda gia’ Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 – 01, alla cui motivazione puo’ in questa sede rinviarsi). - Le spese.
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.