Cassazione civile, Ordinanza 14.02.2024 n. 4077.

(…omissis…)

1. La vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti.

1.1. Il Tribunale di Avellino, riuniti i due processi, rigettò l’opposizione a due decreti ingiuntivi avanzata da S.L., al quale era stato ingiunto il pagamento delle somme di Euro 17.108,00 e di Euro 2.600,00 in favore di D.C.

1.2. La Corte d’appello di Napoli, accolta in parte l’impugnazione dello S.L., condannò costui a pagare al D.C.la minor somma di Euro 13.248,22, quale saldo dei lavori dei contratti d’appalto del 13/3/2007.

1.3. Sia pure in breve e per quel che ancora qui rileva, avuto riguardo ai motivi di ricorso, è opportuno riprendere in sintesi gli argomenti attraverso i quali la Corte d’appello ha disatteso la pretesa principale dell’appellante, odierno ricorrente.

La Corte di merito motiva evidenziando quanto appresso.

La doglianza con la quale l’appellante aveva contestato il rigetto della eccezione d’inadempimento proposta dall’appellante a carico del D.C. era in parte inammissibile e, per altra parte, infondata. “Solo in appello”, scrive la Corte distrettuale, “e, pertanto, tardivamente, lo S.L. ha dedotto che le variazioni progettuali del tetto non fossero state autorizzate dalla committenza”. Quanto alle altre asserite inadempienze, il c.t.u. aveva chiarito essersi trattato di variazioni migliorative del progetto o di piccole imperfezioni, il cui costo ripristinatorio era stato quantificato. Né l’appellante, soggiunge ancora la decisione, si era curato di censurare specificamente le risultanze peritali, limitandosi a dedurre genericamente l’inadempimento e la commissione di un abuso edilizio, senza fornire prova dell’asserto.

2. S.L. ricorreva sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

La controparte rimaneva intimata.

3. Il Consigliere delegato di questa Sezione, con provvedimento del 19/6/2023, proponeva definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.

4. Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, chiedeva decidersi il ricorso.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 17 gennaio 2024, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.

5. Con il primo motivo lo S.L. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

Il principale inadempimento della controparte era consistito nella realizzazione del tetto del fabbricato in difformità delle previsioni contrattuali e una tale lagnanza era stata coltivata per tutto il corso del processo, tanto che nell’atto di citazione era stato espressamente evidenziato che “il piano di copertura risulta realizzato con travi precompresse in c.a. intervallate da laterizi, ma non su tre falde, così come in progetto, ma su due falde”. Nei successivi atti processuali non si era mancato d’insistere sul punto.

Sotto altro profilo, sottolinea il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe potuto, dopo essersi spogliata della decisione nel merito, giudicando il motivo inammissibile, vagliarlo e rigettarlo.

6. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sulla base dei medesimi argomenti, siccome preannuncia lo stesso impugnante, essendovi, a suo parere, un fatto storico evidente, consistito nella realizzazione della copertura difformemente dalla previsione contrattuale, non suscettibile di riduzione in pristino, siccome accertato dal c.t.u.

7. Il primo motivo è fondato.

7.1. La questione non era nuova.

Il ricorrente, siccome evidenziato specificamente, con l’opposizione al decreto ingiuntivo si era doluto della realizzazione a tre falde, piuttosto che a due, del tetto e nell’atto di citazione, oltre ad avere insistito sul punto, aveva soggiunto che la variazione non era stata “autorizzata dalla committenza e/o dalla direzione lavori”.

Trattasi, pertanto, di punto controverso sottoposto al Giudice di primo grado e coltivato in appello, rilevante al fine di valutare l’eccezione d’inadempimento.

L’affermazione della Corte di merito, secondo la quale solo in appello l’impugnante aveva dedotto che “le variazioni progettuali del tetto non fossero state autorizzate dalla committenza”, non si misura con il complesso argomentativo fatto valere dallo S.L. sin dal primo grado.

Invero, la circostanza che l’opponente al decreto ingiuntivo, come sopra si è riportato, abbia evidenziato la difformità del tetto dal progetto, poiché strutturato su tre falde, invece che su due, soggiungendo, peraltro, che nessuna variante era stata autorizzata, rende incomprensibile l’addebito allo S.L. di non avere espressamente negato che la variazione fosse stata autorizzata dal direttore dei lavori.

Viene, in ogni caso e sotto altro, ma collegato profilo, erroneamente addebitato al committente, che abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto di contratto, l’onere di provare il fatto negativo che la variante non risulti essere stata approvata dal direttore dei lavori, addirittura anche in assenza d’eccezione specifica dell’appaltatore.

In conseguenza della violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l’inadempimento grave di D.C. omettendo di tenere conto della contestazione riguardante la costruzione del tetto, che, per le anzidette ragioni non poteva giudicarsi inammissibile.

8. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

9. La sentenza dovrà essere cassata e il Giudice del rinvio, dopo aver preso atto della tempestività dell’eccezione d’inadempimento proposta dal committente, nel decidere la controversia, peraltro, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il committente abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto di contratto e abbia coltivato ritualmente l’eccezione anche in grado d’appello, spetterà all’appaltatore eccepire e provare trattarsi di variante approvata dal direttore dei lavori”.

Il Giudice del rinvio statuirà anche sul capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2024.