Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811
( Omissis )
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dellarticolo 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: Preso atto che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3750 del 2006 accoglieva la domanda di risarcimento danni spiegata da (OMISSIS) nei confronti della societa (OMISSIS) spa., e per leffetto condannava la stessa societa convenuta al pagamento in favore dellattore della complessiva somma di euro 5.144,00 oltre interessi e spese di lite.
Avverso questa sentenza, proponeva appello la societa (OMISSIS) spa., contestando la decisione del primo giudice sotto diversi profili e chiedendo la revoca e la nullita della sentenza impugnata nonche il rigetto di tutte le domande avanzata da (OMISSIS) in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e, comunque, improcedibili in quanto sottoposte a decadenza e prescrizione di legge.
Si costituiva (OMISSIS) contestando i motivi di appello e concludendo per il rigetto dellappello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1398 del 2013, accoglieva lappello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno spiegata da (OMISSIS) condannava lo stesso alle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte napoletana, inammissibile era la domanda relativa alla decadenza e/o alla prescrizione del diritto dellacquirente al risarcimento del danno perche non proposte in primo grado e non proponibili in fase di appello. Non poteva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perche non vi era prova certa che lairbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dellimpianto ne risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dellAuto mancando qualsiasi argomento dal quale desumere unomissione della diligenza necessaria a scongiurare leventuale presenza di vizi nella cosa. La societa (OMISSIS) spa, aveva gia chiarito a (OMISSIS) che il guasto lamentato avrebbe potuto essere senzaltro prevenuto con la normale manutenzione del veicolo e che cio malgrado la (OMISSIS) aveva inteso per pura correttezza commerciale intervenire in garanzia favorendo lacquirente, ma senza riconoscere lesistenza del vizio e tanto piu una propria responsabilita.
La cassazione di questa sentenza e stata chiesta da (OMISSIS), con ricorso affidato a due motivi. La societa (OMISSIS) spa, ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1.- (OMISSIS) lamenta:
a) Con il primo motivo, la violazione del combinato disposto dagli articoli 1490, 1494 c.c. e ss., Violazione e omessa applicazione della norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 5 e ss., e successive integrazioni. articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente la Corte di Napoli avrebbe applicato larticolo 1494 c.c., attribuendo allo stesso un significato che non avrebbe: la norma di cui allarticolo 1494 c.c., stabilisce che il compratore deve dimostrare il vizio ma il venditore deve dimostrare di avere ignorato incolpevolmente il vizio. Questa Suprema Corte, specifica il ricorrente, in piu occasioni avrebbe avuto modo di argomentare che si tratta di una norma di carattere speciale, la quale porrebbe a carico del venditore una presunzione di colpa, che verrebbe meno se fornisse la prova liberatoria ovvero se provasse di aver ignorato incolpevolmente lesistenza del vizio. Pacifico sarebbe il principio espresso da questa Corte in ordine alla responsabilita dei commercianti nella rivendita di prodotti di massa ancorche confezionati, sul presupposto che gli stessi secondo le regole di normale diligenza, avrebbero lonere di effettuare controlli periodici su campioni.
A sua volta, la Corte di Napoli, non avrebbe tenuto conto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 5, definisce difettoso non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si puo legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto e stato messo in circolazione. La Corte di Napoli, non avrebbe neppure tenuto conto che nel manuale Uso e Manutenzione della societa (OMISSIS) consegnato allAutomobilista, la suddetta societa consigliava la sostituzione dellairbag dopo massimo quindici anni e pertanto conseguirebbe da cio la garanzia al compratore della funzionalita dellaccessorio, per una durata di almeno quindici anni.
b)- con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dellarticolo 115 c.p.c..
Motivazione insufficiente. articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, sarebbe erronea la motivazione con la quale la Corte di Napoli avrebbe escluso che il comportamento della concessionaria avesse valore di riconoscimento tacito del vizio da eliminare perche avrebbe agito per correttezza commerciale, dato che non sarebbe sufficiente ai fini della prova liberatoria di cui allarticolo 1494 c.c., ovvero, la presunzione di responsabilita con la dimostrazione di aver ignorato incolpevolmente il vizio di cui se ne ammetterebbe lesistenza. Piuttosto la Corte di Napoli non avrebbe tenuto conto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 8, il danneggiato deve provare il danno, il difetto (anche con presunzioni semplici) ed ancora avrebbe lonere di provarne la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita secondo le disposizioni dellarticolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica citato. In altri termini, se spetta al soggetto danneggiato di dimostrare che il prodotto si e rivelato difettoso durante luso, grava sul produttore/venditore lonere della prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero allepoca non era riconoscibile come tale secondo le conoscenze scientifiche e tecniche.
1.1.- Entrambi i motivi che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutti o direttamente o indirettamente per gli effetti riflessi e conseguenti la questione (sia pure sotto profili diversi) di accertare se, il comportamento della societa venditrice consistente nella eliminazione del vizio della cosa venduta integra gli estremi del riconoscimento del vizio e dellassunzione di responsabilita, sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dira.
Invero, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, affermati, piu volte, da questa Corte. Occorre osservare: a) che in tema di compravendita, lobbligazione (di dare) posta a carico del venditore e di risultato, in quanto linteresse perseguito dallacquirente e soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilita alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che allacquirente (creditore) sara sufficiente allegare linesatto adempimento, ovvero, denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea alluso alla quale e destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtu del principio della riferibilita o vicinanza della prova, lonere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarita del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sara allora onere del compratore dimostrare lesistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
b) Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e soggetto ad una forma determinata e puo esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche univoca e convincente, quali lesecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di unattivita diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita delloggetto della vendita, senza alcuna necessita che ad esso si accompagni lammissione di una responsabilita o lassunzione di obblighi, (cfr. soprattutto, Cass. n. 7301 del 26/03/2010).
Ne, ad escludere che il comportamento della venditrice di eliminare il vizio fosse un riconoscimento implicito, e sufficiente la semplice dichiarazione della venditrice stessa di aver agito per correttezza commerciale, perche una siffatta dichiarazione non e idonea ad eliminare il senso oggettivo di quel comportamento.
c) Lacquirente, il cui bene abbia un difetto di conformita, deve rivolgersi al rivenditore che e lunico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altri termini, e il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Si propone, pertanto, laccoglimento del ricorso.
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente, il quale in prossimita delludienza camerale ha depositato memoria adesiva al contenuto della relazione.
Il Collegio, letta la memoria del ricorrente, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., cui non sono state riferite critiche In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.