Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013
( omissis )
PREMESSO IN FATTO
E stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato lappello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto nel merito lopposizione allesecuzione promossa dalla (OMISSIS).
Il ricorso e proposto con un motivo, articolato in piu censure. Lintimata non si difende.
2.- Con lunico motivo del ricorso e dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 553, 474, 479, 615 e 617 c.p.c. (in relazione allarticolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
2.1.- La seconda delle due censure, cosi come proposta, e inammissibile.
Essa e, infatti, formulata facendo riferimento alla norma dellarticolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie.
Dal momento che la sentenza impugnata e stata pubblicata il 19 maggio 2014 si applica larticolo 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti; censura, questultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.
3.- Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo e manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che lordinanza di assegnazione, avendo natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, ben avrebbe potuto essere notificata a questultimo unitamente allatto di precetto, ai sensi degli articoli 479 e 480 c.p.c.. Percio, avrebbe errato il giudice a quo nellescludere il diritto del creditore, qui ricorrente, ad ottenere dalla parte intimata il rimborso delle spese auto liquidate con latto di precetto, malgrado listituto di credito debitore gia terzo pignorato avesse adempiuto lobbligazione nascente dallordinanza di assegnazione soltanto dopo la notificazione di questultima, fatta insieme allatto di precetto.
3.1.- Il Tribunale ha ritenuto che poiche lordinanza di assegnazione conteneva il termine di venti giorni per ladempimento, con decorrenza fissata dalla data della sua notificazione prima di questa notificazione il credito non fosse esigibile e percio il creditore non avrebbe potuto notificare il precetto contestualmente allordinanza di assegnazione, costituendo questultima un titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato soltanto dopo la scadenza di detto termine.
3.2.- La sentenza e conforme al principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, lordinanza con la quale il giudice dellesecuzione, ai sensi dellarticolo 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si e dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dellassegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nellordinanza di assegnazione. (Cass. n. 9390/2016).
Si propone percio il rigetto del ricorso.
La relazione e stata notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
La memoria non offre argomenti per superare questi motivi. In particolare, non tiene conto della motivazione di cui alla sentenza n. 9390/16, (della quale va qui ribadito il principio di diritto nei seguenti termini: In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, lordinanza con la quale il giudice dellesecuzione, ai sensi dellarticolo 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si e dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dellassegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nellordinanza di assegnazione.), poiche argomenta come se questa non fosse stata pronunciata. Quanto allargomento che dovrebbe valere invece nel solo caso di specie secondo cui, comunque, la (OMISSIS) S.p.A. non avrebbe rispettato il termine di venti giorni dalla notificazione dellordinanza di assegnazione per effettuare il pagamento (avendo emesso lassegno con un asserito ritardo di quattro giorni), esso prova troppo, poiche la scadenza del termine rileva ai fini dellutilizzabilita dellordinanza come titolo esecutivo, in quanto consente lintimazione a pagare, di cui allatto di precetto, dopo tale scadenza, non prima, come illegittimamente fatto dallodierno ricorrente notificando il precetto insieme allordinanza di assegnazione.
Il ricorso va percio rigettato.
Non vi e luogo a provvedere sulle spese poiche lintimata non si e difesa.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimita.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis