cassazione civile ordinanza 16 dicembre 2016 n 26013

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013

( …omissis…)

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto nel merito l’opposizione all’esecuzione promossa dalla (OMISSIS).

Il ricorso e’ proposto con un motivo, articolato in piu’ censure. L’intimata non si difende.

2.- Con l’unico motivo del ricorso e’ dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 553, 474, 479, 615 e 617 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.1.- La seconda delle due censure, cosi’ come proposta, e’ inammissibile.

Essa e’, infatti, formulata facendo riferimento alla norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie.

Dal momento che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 19 maggio 2014 si applica l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.

3.- Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo e’ manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che l’ordinanza di assegnazione, avendo natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, ben avrebbe potuto essere notificata a quest’ultimo unitamente all’atto di precetto, ai sensi degli articoli 479 e 480 c.p.c.. Percio’, avrebbe errato il giudice a quo nell’escludere il diritto del creditore, qui ricorrente, ad ottenere dalla parte intimata il rimborso delle spese auto – liquidate con l’atto di precetto, malgrado l’istituto di credito debitore gia’ terzo pignorato – avesse adempiuto l’obbligazione nascente dall’ordinanza di assegnazione soltanto dopo la notificazione di quest’ultima, fatta insieme all’atto di precetto.

3.1.- Il Tribunale ha ritenuto che – poiche’ l’ordinanza di assegnazione conteneva il termine di venti giorni per l’adempimento, con decorrenza fissata dalla data della sua notificazione – prima di questa notificazione il credito non fosse esigibile e percio’ il creditore non avrebbe potuto notificare il precetto contestualmente all’ordinanza di assegnazione, costituendo quest’ultima un titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato soltanto dopo la scadenza di detto termine.

3.2.- La sentenza e’ conforme al principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si e’ dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.” (Cass. n. 9390/2016).

Si propone percio’ il rigetto del ricorso.

La relazione e’ stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria non offre argomenti per superare questi motivi. In particolare, non tiene conto della motivazione di cui alla sentenza n. 9390/16, (della quale va qui ribadito il principio di diritto nei seguenti termini: “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si e’ dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.”), poiche’ argomenta come se questa non fosse stata pronunciata. Quanto all’argomento – che dovrebbe valere invece nel solo caso di specie – secondo cui, comunque, la (OMISSIS) S.p.A. non avrebbe rispettato il termine di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di assegnazione per effettuare il pagamento (avendo emesso l’assegno con un asserito ritardo di quattro giorni), esso prova troppo, poiche’ la scadenza del termine rileva ai fini dell’utilizzabilita’ dell’ordinanza come titolo esecutivo, in quanto consente l’intimazione a pagare, di cui all’atto di precetto, dopo tale scadenza, non prima, come illegittimamente fatto dall’odierno ricorrente notificando il precetto insieme all’ordinanza di assegnazione.

Il ricorso va percio’ rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese poiche’ l’intimata non si e’ difesa.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis