Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223.

Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223.
(…Omissis…)
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Imperia, (OMISSIS) e (OMISSIS) e, dopo aver dedotto di essere proprietaria di due terreni nel Comune di (OMISSIS) e di aver acquistato per usucapione la servitu’ di passaggio pedonale e carrabile su fondo dei convenuto, i quali, tuttavia, avevano ostruito il passaggio, impedendole l’esercizio della servitu’, ha chiesto l’accertamento della servitu’, con cessazione degli impedimenti frapposti dai convenuti al relativo esercizio, ed, in subordine, la costituzione della servitu’ coattiva per rimediare all’interclusione dei fondi.
I convenuti si sono costituiti ed hanno contestato la mancanza dei presupposti per l’accoglimento delle domande proposte dall’attrice, deducendo che il relativo fondo, disponendo di altra possibilita’ di accesso alla pubblica via, non era intercluso, ed, in ogni caso, che lo stato dei luoghi non consentiva l’esercizio della servitu’, stante l’esistenza di un dislivello naturale tra la strada ed il fondo dei convenuti.
Il tribunale, con sentenza depositata il 25/6/2012, ha accertato l’esistenza della servitu’ carrabile e pedonale, per usucapione, sul fondo dei convenuti, che ha condannato al pagamento delle spese legali.
I convenuti hanno proposto appello, cui l’appellata ha resistito opponendosi al suo accoglimento.
La corte d’appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata, condannando gli appellanti a rimborsare all’appellata le spese del giudizio.
La corte, innanzitutto, ha respinto il motivo d’appello con il quale gli appellanti avevano contestato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale, nella decisione della causa, avrebbe fatto riferimento, come ad un precedente conforme e vincolante dello stesso tribunale, ad una precedente sentenza che, pero’, si riferiva ad un caso e ad un diritto diversi da quello oggetto della presente controversia, alla quale, pertanto, non poteva attribuirsi efficacia di precedente ne’ forza di giudicato: l’articolo 118 disp. att. c.p.c. consente al giudice di esporre le ragioni giuridiche della decisione anche con riferimento a precedenti conformi ma non di richiamare integralmente la motivazione di altra sentenza riferita a caso analogo ma diverso da quello oggetto della controversia da decidere. La corte, sul punto, ha rilevato che la sentenza appellata ha fatto riferimento, come precedente conforme ma non vincolante, alla decisione di altra vertenza avente ad oggetto la servitu’ vantata da altri proprietari confinanti con il fondo dei convenuti sullo stesso passaggio, anch’essa acquistata per usucapione: la forza persuasiva di tale precedente, ha proseguito la corte, derivava dal fatto che esso trattava e risolveva, in favore degli attori, questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio; del resto, ha aggiunto, le argomentazioni giuridiche ma soprattutto le deposizioni dei testi potevano essere utilizzate, quale prove atipiche, nel presente giudizio, laddove facevano riferimento ad elementi oggettivi, comuni ad entrambe le vertenze, come la descrizione dello stato dei luoghi (e, segnatamente, la sede del passo) e dei mutamenti in esso intervenuti. Il tribunale, invece, ha aggiunto la corte, laddove era necessario per la decisione della causa l’accertamento dell’esercizio del diritto di passo da parte dell’attrice, ha fatto riferimento, nella motivazione, alle risultanze della prova testimoniale assunta direttamente nel presente giudizio, osservando, al riguardo, che i testi indicati dall’attrice hanno confermato sostanzialmente, con dichiarazioni precise e concordanti, che la (OMISSIS) ha esercitato per oltre vent’anni la servitu’ di passaggio sul percorso evidenziato in rosso nella planimetria prodotta in giudizio. Il tribunale, d’altra parte, ha avanzato dubbi sull’attendibilita’ dei testimoni indicati, quale prova contraria, dalla difesa dei convenuti, con considerazioni che la corte ha dichiarato di condividere. E le osservazioni del tribunale, ha proseguito la corte, reggono da sole la decisione della causa, senza necessita’ di fare riferimento agli elementi di prova e di convincimento acquisiti nell’altro giudizio, richiamati dal tribunale a conforto e rafforzamento della motivazione.
La corte, poi, ha esaminato la censura con la quale gli appellanti avevano fatto riferimento all’esistenza di un dislivello tra la strada ed il fondo di proprieta’ degli appellanti, rappresentato da un muretto alto circa mt. 1,50, ed alla presenza di un pozzo sulla strada, che impedivano l’esercizio della servitu’. La corte, sul punto, ha osservato che questi elementi non potevano impedire l’esercizio del diritto: intanto, l’esistenza del muretto e del pozzo, ai quali hanno fatto riferimento i testimoni indicati dai convenuti, non contraddice le deposizioni dei testimoni favorevoli alla tesi degli attori. Il pozzo, infatti, era coperto e l’esistenza del dislivello tra il fondo e la strada non costituiva un impedimento poiche’, come dichiarato da un testimone, nel muretto v’era una scaletta in pietra larga circa 30-40 cm mentre a fianco del muretto v’era una piccola scarpata di terra, che consentiva il passaggio di un trattore cingolato.
Inoltre, il fatto che la (OMISSIS) disponesse di altro accesso alla strada sembra escluso, ha osservato la corte, dal verbale di ispezione giudiziale eseguita da giudice: in ogni caso, ha aggiunto, e’ inconferente, posto che la servitu’ costituita per usucapione ha natura volontaria, per cui, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione e il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo.
Infine, per quanto riguarda le spese del primo grado di giudizio, la corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale gli appellanti avevano lamentato di aver anticipato alla (OMISSIS) in corso di causa il pagamento della somma di Euro 3.000,00, in forza di accordo transattivo che doveva definire il giudizio ma che non ha avuto seguito per inadempimento della controparte, importo che in ogni caso doveva essere detratto dalla liquidazione delle spese. La corte, sul punto, ha rilevato che la scrittura privata sottoscritta il 28/3/2007, che prevedeva il pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 3.000,00, faceva riferimento alle spese di altro giudizio, avente lo stesso oggetto ma di natura possessoria: le cui spese, quindi, ha aggiunto la corte, convenzionalmente regolate dalle parti, devono essere tenute distinte e contabilizzate separatamente da quelle del presente giudizio.
(OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 13/3/2015, hanno chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.
(OMISSIS) e’ rimasta intimata ma, in data 14/12/2018, ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. per impossibilita’ di applicazione al caso concreto di precedenti conformi, nonche’ l’illogicita’ della sentenza e la carenza della motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, a fronte del motivo con il quale gli stessi avevano denunciato l’errore commesso dal giudice di primo grado per avere richiamato, quale motivo di decisione, la sentenza pronunciata in altro giudizio, pendente tra altre parti ed avente altro oggetto, ha ritenuto che l’articolo 118 disp. att. c.p.c. consente al giudice di richiamare la sentenza di altra causa come precedente conforme, a prescindere dalla circostanza che la fattispecie ivi espressa fosse aderente, o meno, a quella in oggetto. In realta’, hanno osservato i ricorrenti, l’articolo 118 disp. att. c.p.c. richiede che l’altra decisione di riferimento abbia un fumus di appartenenza storico e legale. La corte d’appello, del resto, non ha minimamente motivato in ordine alla decisione di adottare il giudicato formatosi sull’altra vertenza, avente ad oggetto tutt’altra strada, tutt’altro diritto di passaggio e tutt’altre prove. La sentenza impugnata, quindi, hanno concluso i ricorrenti, dev’essere cassata per la palese violazione dell’articolo 118 cit. e l’insufficienza della motivazione che richiedeva la puntuale ed analitica indicazione delle ragioni per le quali la corte d’appello e prima di essa il tribunale abbia adottato tout court la motivazione dell’altra sentenza.
  2. Il motivo e’ inammissibile. Il ricorso per cassazione,
    per il principio di specificita’ e completezza dei motivi, deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, ove il ricorso censuri l’omessa o viziata valutazione di atti o documenti, occorre provvedere, se non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto del loro contenuto, o, in alternativa, specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, gli atti o i documenti in questione siano rinvenibili, sicche’, in mancanza, il ricorso e’ inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno ne’ riprodotto il contenuto essenziale della sentenza cui la pronuncia impugnata, nel rigettare l’appello, ha fatto riferimento, ne’ indicato, nell’articolazione del motivo o altrove, se e dove tale sentenza e’ stata prodotta nel presente giudizio ed, in caso positivo, dove sarebbe esaminabile.
  3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 1051 c.c. circa la presenza di un ulteriore punto di accesso al fondo, in connessione con il vizio motivazionale di contraddittorieta’ circa la irrilevanza dello stato di interclusione del fondo, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’esistenza di un ulteriore accesso al fondo da parte della (OMISSIS) era escluso dal verbale di ispezione giudiziale eseguito dal giudice di altra causa e che, in ogni caso, e’ irrilevante la circostanza che il proprietario del fondo dominante sia proprietario di fondi vicini attraverso i quali sia possibile esercitare il passaggio. In tal modo, pero’, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha violato la norma prevista dall’articolo 1051 c.c. e, di riflesso, ha omesso l’accertamento di un fatto decisivo per il giudizio.
  4. Il motivo e’ infondato. La corte d’appello, infatti, nell’escludere ogni rilievo, al fine dell’acquisto del diritto di servitu’ di passaggio per usucapione, alla sussistenza o meno di un ulteriore accesso al fondo servente da parte del proprietario del fondo dominante, si e’ attenuta al principio, gia’ affermato da questa Corte, per cui la servitu’ di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitu’ volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. n. 18859 del 2013).
  5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 112 c.p.c., la riforma delle spese di giudizio con giudicato ultrapetitum e l’insufficiente motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha liquidato le spese di lite senza considerare che nessuna attivita’ era stata compiuta dalla controparte e che la (OMISSIS), nel corso del giudizio, aveva incassato la somma di Euro 3.000,00, da imputarsi alla maggior somma dovuta per le spese processuali.
  6. Il motivo e’ infondato. La corte d’appello, infatti, con statuizione che i ricorrenti non hanno censurato, ha sul punto ritenuto che le parti, con scrittura privata sottoscritta il 28/3/2007, avevano si’ previsto il pagamento, in favore della (OMISSIS), della somma di Euro 3.000,00, facendo, tuttavia, riferimento alle spese di altro giudizio, avente lo stesso oggetto ma di natura possessoria: le cui spese, quindi, ha aggiunto, convenzionalmente regolate dalle parti, devono essere tenute distinte e contabilizzate separatamente da quelle del presente giudizio. Quanto al resto, non puo’ che ribadirsi il principio per cui il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilita’ della censura, e’ necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimita’, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa: cio’ che, nel caso di specie, non risulta accaduto.
  7. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 254 c.p.c. ed il mancato esame della prova testimoniale, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la veridicita’ della deposizione dei testimoni, che avevano riferito cio’ che emergeva gia’ dal verbale di ispezione, e cioe’ l’impossibilita’ di esercizio della servitu’ in ragione del fatto che, nella carreggiata del piano di campagna di cui si discute, esiste un gradino della considerevole altezza di un metro e cinquanta centimetri nonche’ una pergola che impediva il passaggio e le tracce di un pozzo ormai dismesso.
  8. Il motivo e’ infondato. Intanto, i ricorrenti non hanno riprodotto in ricorso le dichiarazioni testimoniali che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare. Ed e’, invece, noto che il ricorrente, il quale denunci, in sede di legittimita’, l’omessa od inesatta valutazione delle prove assunte o prodotte in giudizio, e’ onerato, a pena di inammissibilita’ del ricorso, anche nel caso in cui intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, della completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni o dei documenti cosi’ da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto. Inoltre, il giudizio sull’attendibilita’ dei testimoni, sulla credibilita’ delle deposizioni testimoniali e sulla rilevanza di esse e’ rimesso al giudice di merito (Cass. n. 766 del 1982; Cass. n. 8033 del 1993) e sfugge al sindacato di quello di legittimita’ salvo che per il vizio, nella specie neppure dedotto, di omesso esame di un fatto decisivo a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. D’altra parte, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016).
  9. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 191 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalle parti senza motivare le ragioni del relativo rigetto.
  10. Il ricorso e’ inammissibile. La sentenza impugnata non fa alcun riferimento ad una richiesta degli appellanti di disporre una consulenza tecnica ne’ i ricorrenti hanno dedotto di aver formulato alla corte d’appello (riproducendone in ricorso il contenuto essenziale) una tale richiesta. D’altra parte, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento: nella specie, pero’, la verifica in ordine alla sussistenza di tale presupposto e’ impedita dalla mancata riproduzione in ricorso dei temi sui quali la consulenza tecnica sarebbe stata invocata.
  11. Con il sesto motivo, ricorrenti, lamentando la violazione dell’articolo 1051 c.c.e l’erronea e contraddittoria motivazione della sentenza, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha evidenziato che sulla presunta strada di passaggio vi erano un muretto alto un metro e cinquanta centimetri ed un pozzo che impedivano l’esercizio della servitu’, omettendo, tuttavia, di considerare tali impedimenti come ostativi all’esercizio della servitu’ di passaggio.
  12. Il motivo, con il quale i ricorrenti sostanzialmente lamentano l’omesso esame di fatti impeditivi asseritamente decisivi, e’ infondato. La sentenza impugnata e’ stata, infatti, depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ed e’ noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017): fermo restando, pero’, che l’omesso esame di elementi istruttori non da’ luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, in effetti, la corte d’appello, esaminando la censura con la quale gli appellanti avevano dedotto l’esistenza di un dislivello tra la strada ed il fondo di proprieta’ degli appellanti, rappresentato da un muretto alto circa mt. 1,50, e di un pozzo sulla strada, che impedivano l’esercizio della servitu’, ha espressamente affermato che questi elementi non potevano impedire l’esercizio del diritto sul rilievo che nel muretto v’era una scaletta in pietra larga circa 30-40 cm mentre a fianco del muretto v’era una piccola scarpata di terra, che consentiva il passaggio di un trattore cingolato. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017). Ed e’ noto che non e’ compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).
  13. Il ricorso dev’essere, per l’effetto, rigettato.
  14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, limitatamente alla redazione della memoria: in tema di giudizio di cassazione, infatti, dopo la riforma recata dal Decreto Legge n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), in caso di mancata notifica del controricorso, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, risultando ora l’unica altra attivita’ difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che, invece, e’ testualmente consentita dall’articolo 370 c.p.c., comma 1, in fine, pur in mancanza di notifica del controricorso (cfr., con riferimento al caso del controricorso inammissibile, Cass. n. 13093 del 2017; in senso conf., v. anche il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato).
  15. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
    P.Q.M.
    La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ad (OMISSIS) le spese di lite, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.