cassazione civile ordinanza 18 marzo 2014 n 6248

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA 18 MARZO 2014, N. 6248
( omissis)
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 20470/12 proposto dalla (OMISSIS) spa nei confronti di (OMISSIS) spa il Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO:

che la (OMISSIS) spa quale assuntrice del concordato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 65/12 con cui la Corte d’appello di Cagliari sez. dist. Sassari ha accolto l’appello contro la sentenza n. 126/10 del Tribunale di Tempio Pausania, che aveva accolto solo in minima parte l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) proposto da (OMISSIS), ed ha conseguentemente ammesso al passivo del fallimento predetto la somma di euro 99.194,87 in privilegio ex articolo 2752 c.c., n. 1, e la somma di euro 4432 in chirografo; che (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Osserva:

Con i due motivi di ricorso la societa’ ricorrente contesta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che l’amministratore della societa’ fallita, pur dopo la dichiarazione di fallimento, fosse legittimato a presentare istanza di condono fiscale nel 2003, il mancato pagamento delle cui rate aveva determinato l’emissione della cartella di pagamento da parte di (OMISSIS) e la successiva istanza di ammissione al passivo sulla base di quest’ultima.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contengono diverse prospettazioni della medesima questione, sono manifestamente infondati.

La giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, ha gia’ chiarito che in tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 16, (come nella fattispecie in esame) legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, a seguito del fallimento del contribuente, dev’essere considerato, in caso d’inerzia del curatore, anche il fallito: quest’ultimo, infatti, non e’ privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualita’ di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitivita’ dell’atto impositivo, ed essendo per tale motivo legittimato, nell’inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacita’ processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori. (Cass. 11068/06).

Dunque l’amministratore della societa’ fallita era certamente legittimato a proporre l’istanza di condono non risultando dedotta alcuna attivazione della procedura sul punto. Come gia’ riportato, a seguito del mancato pagamento delle rate di quest’ultimo e’ stato emessa cartella esattoriale non impugnata dal curatore. Ne consegue che – come correttamente osservato dalla sentenza impugnata – in sede di verifica dello stato passivo nessuna contestazione poteva essere mossa dal curatore avverso la detta cartella non impugnata a suo tempo essendo ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa tributaria riservata alla giurisdizione tributaria.

Sul punto e’ sufficiente ricordare quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non puo’ estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2, sulle quali e’ attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie. (Cass. Sez. Un 20112/05; Cass. 7791/06).

Ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c..

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 7.9.13.

Il Cons. relatore”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di (OMISSIS) spa in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.