Cassazione civile, Ordinanza 2 settembre 2019, n. 21947

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

  1. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 824 del 2009, accolse la domanda formulata con ricorso in via monitoria dal Fallimento (OMISSIS) s.a.s., condanno’ per l’effetto (OMISSIS) al pagamento di Euro 12.911,42 oltre interessi e spese a titolo di saldo del prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di preliminare, e accolse la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) nei confronti dei chiamati in causa (OMISSIS) e (OMISSIS).
    1.1. In precedenza lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 441 del 1990 confermata in appello, aveva dichiarato la (OMISSIS) proprietaria dell’immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con (OMISSIS) sas, ritenendo che l’atto di immissione in possesso della promittente acquirente (avvenuto in data 19 settembre 1986) potesse essere equiparato ad un contratto definitivo di compravendita.
  2. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata depositata in data 10 settembre 2014, ha dichiarato estinto per prescrizione il credito azionato dalla curatela fallimentare, in assenza di atti interruttivi tra la data dell’immissione in possesso della promissaria e quella di instaurazione del presente giudizio (2006), nel quale per la prima volta era stata formulata domanda di condanna al pagamento del residuo prezzo.
  3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Fallimento (OMISSIS) sas, sulla base di due motivi anche illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS), che propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso principale e’ fondato nei termini di seguito precisati.
    1.1. Con il primo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 2935, 2943, 2944 e 2945 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e si lamenta che la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione del credito azionato dalla curatela fallimentare dalla data dell’immissione in possesso della (OMISSIS) nell’immobile oggetto del contratto preliminare, anziche’ dalla data di riconoscimento del debito da parte della stessa (OMISSIS), contenuto nell’atto di citazione del 24 marzo 1987 che aveva introdotto il precedente giudizio intercorso tra le parti. In subordine, il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2944 c.c., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che nel precedente giudizio (OMISSIS) sas aveva formulato domanda di risoluzione, cosi’ interrompendo il termine prescrizionale fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado (9 dicembre 1997). Prima di tale data, infatti, la societa’ e quindi la curatela non avrebbero potuto avanzare domanda di pagamento del prezzo.
  2. Con il secondo motivo e’ denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal Fallimento in via subordinata.
  3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale e’ denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione. La disposta compensazione delle spese tra la (OMISSIS) ed i chiamati in causa (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe incompatibile con la riconosciuta “fondatezza” dell’azione di manleva.
  4. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.
    4.1. La Corte d’appello ha ritenuto che dalla lettura della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 441 del 1990 confermata in appello con sentenza della Corte de L’Aquila n. 526 del 1996 – non emergessero elementi per ritenere che fosse stata interrotta la prescrizione decennale del diritto al pagamento del residuo prezzo dell’immobile che la sig.ra (OMISSIS) aveva acquistato dalla societa’ (OMISSIS).
    A sostegno della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che “in quel processo (…) si e’ discusso di adempimento coattivo del preliminare di compravendita (o di valutazione dell’atto di immissione in possesso come contratto definitivo) con contemporanea dichiarazione di disponibilita’ a versare la residua parte del prezzo da parte degli acquirenti” e che la “questione della legittimita’ del mancato pagamento del residuo prezzo” era stata dedotta in chiave difensiva rispetto alla domanda di risoluzione, formulata dalla societa’ venditrice per inadempimento dell’acquirente consistito proprio nel mancato versamento del residuo prezzo.
    4.2. La conclusione cui e’ pervenuta la Corte d’appello, sulla base dei rilievi sopra riportati, e’ erronea.
    Il pregresso giudizio aveva ad oggetto l’esecuzione del preliminare ovvero la sua risoluzione, e la parte acquirente, che agiva per l’esecuzione del contratto, si era dichiarata disponibile al pagamento della residua parte del prezzo, e cio’ integra il riconoscimento del diritto che interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c..
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito e incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (ex plurimis, Cass. 27/03/2017, n. 7820; Cass. 12/02/2010, n. 3371).
    Ne’ puo’ assumere rilevanza in senso contrario l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, formulata dalla stessa parte e finalizzata a giustificare il proprio inadempimento a fronte della domanda di risoluzione ex adverso proposta.
    4.3. Il decorso del termine di prescrizione e’ stato interrotto dalla domanda giudiziale della sig.ra (OMISSIS) – che conteneva il riconoscimento del diritto di credito della societa’ venditrice – con effetto sospensivo ex articolo 2945 c.c., comma 2, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito quel giudizio. Solo a partire da tale momento, che coincide con la data di scadenza del termine lungo di impugnazione ex articolo 327 c.p.c., secondo la disciplina applicabile ratione temporis, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (24 ottobre 1996), la prescrizione decennale ha ripreso il suo corso, con la conseguenza che il diritto al pagamento non si era prescritto alla data di notifica del ricorso monitorio (9 febbraio 2007). Del tutto priva di riscontro risulta, infatti, la deduzione della controricorrente secondo cui la sentenza sarebbe stata notificata e quindi il giudicato si sarebbe formato alla scadenza del termine breve di impugnazione (7 febbraio 2007).
  5. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che comporta l’assorbimento del secondo motivo, concernente la domanda subordinata, nonche’ del ricorso incidentale, che attiene al regolamento delle spese, segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvedera’ a riesaminare le domande e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.