Cassazione civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30738.

CASSAZIONE CIVILE

Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30738.

(…omissis…)

RAGIONI DELLA DECISIONE.

sul ricorso 20492-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2016, per quanto ancora interessa, ha ridotto da Euro 1500,00 a Euro 1000,00 l’importo dell’assegno divorzile posto a carico di (OMISSIS) in favore dell’ex coniuge (OMISSIS).
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un complesso motivo, cui si e’ opposta la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS) ha denunciato vizio motivazionale in ordine alla configurabilita’ dei presupposti per la concessione’ dell’assegno divorzile, di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, che assume non ricorrenti nella fattispecie, imputandosi alla Corte di merito di avere mal valutato le condizioni reddituali sia proprie sia della (OMISSIS), la quale percepirebbe redditi da un’attivita’ lavorativa svolta in nero, e di non avere ammesso le istanze istruttorie da esso proposte.
Il motivo e’ infondato.

La sentenza impugnata, nel confermare l’attribuzione dell’assegno divorzile, seppure in una misura ridotta rispetto a quella determinata dal primo giudice, ha accertato l’inadeguatezza dei redditi della (OMISSIS), tali da non permetterle “di far fronte alle normali esigenze di vita”; i giudici di merito hanno precisato che la sua situazione si era aggravata a seguito di una sfratto per morosita’ e che non era contestato che ella vivesse nell’abitazione di una persona anziana che assisteva in cambio di ospitalita’. E’ questo un accertamento di fatto, non revisionabile in sede di legittimita’, che integra la condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica che e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile, alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ in materia (Cass. n. 11504 del 2017), risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale.

Inoltre, il motivo, prospettando un vizio di erronea, contraddittoria e carente motivazione, suppone come ancora esistente il controllo di legittimita’ sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014).

Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.