Cassazione civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694

Cassazione civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694
(…Omissis…)
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo la riduzione della disposizione testamentaria di (OMISSIS) in favore del figlio naturale pretermesso (OMISSIS) e a scapito del coniuge (OMISSIS), nominata erede universale con il testamento.
La corte, dopo avere calcolato le quote di riserva sulla somma di relictum e donatum, ha ritenuto che il coniuge convenuto dovesse subire la riduzione per l’intero valore della legittima del figlio, disattendendo l’eccezione della (OMISSIS) secondo la quale la riduzione doveva essere effettuata sulla differenza fra il valore del relictum e il valore della propria quota di riserva, essendo il coniuge legittimario al pari del legittimario attore.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I primi due motivi denunciano, sotto diverso profilo, la violazione delle norme e dei principi che governano l’azione di riduzione.
Se il soggetto che subisce la riduzione, come nel caso in esame, e’ a sua volta legittimario, la riduzione non puo’ comportare il sacrificio della legittima di lui.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Fra i legittimati passivi dell’azione di riduzione, puo’ essere, anche qualche soggetto che e’ legittimario, al pari del legittimario attore; quando, pero’ abbia ricevuto una donazione, o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima (che e’, anche a suo favore, intangibile), qualcosa di piu’, che contribuisce a privare (in tutto o in parte) della legittima, il legittimario attore. In questo caso, l’integrazione non va fatta a scapito della legittima del legittimario convenuto, che cosi verrebbe lesa contro le disposizioni di legge, ma dalla sua disponibile (Cass. n. 708/1964).
In evidente contrasto con questo principio, immanente all’intero sistema di tutela del legittimario, la corte di merito ha ritenuto che fosse infondata la pretesa del coniuge, nominato erede universale, di circoscrivere la riduzione nei limiti della differenza fra il valore complessivo dei beni relitti e la quota a lui riservata. Quindi ha reintegrato la legittima del figlio per intero sui beni relitti, intaccando le legittima del coniuge, che il de cuius aveva invece preservato.
Secondo la corte di merito non poteva trovare applicazione nel caso in esame il criterio di riduzione proporzionale di cui all’articolo 558 c.c., comma 1, in considerazione del fatto “che la domanda di riduzione proposta dall’(OMISSIS) non e’ contrastata da alcuna analoga domanda e concorrente domanda della (OMISSIS)”.
In altra parte della sentenza si legge che la (OMISSIS) non aveva “eccepito la potenziale lesione della sua quota di riserva”, ne’ proposto “la relativa domanda volta a salvaguardarla”, essendo quindi nuova la relativa domanda proposta per la prima volta in grado d’appello.
Tali rilievi non considerano che, nella specie, un’azione di riduzione del coniuge non era configurabile, perche’ egli, in base al testamento, aveva ricevuto un valore superiore a quello della propria quota di riserva, mancando quindi l’essenziale presupposto dell’azione di riduzione, costituito, appunto, dalla lesione di legittima.
D’altra parte, al fine di preservare l’integrita’ della propria quota di riserva dalla pretesa altrui, il legittimario convenuto non ha bisogno di proporre alcuna domanda o eccezione, conseguendo tale risultato dalla applicazione delle norme in tema di tutela dei legittimari. Ogni deduzione in grado d’appello, intesa a invocare l’applicazione corretta della norma di legge, non e’ ne’ eccezione, ne’ domanda ma appunto censura della sentenza di primo grado per motivi di puro diritto.
In quanto poi all’ulteriore riferimento, operato dalla corte di merito, all’articolo 558 c.c., la norma non fornisce alcun appiglio a suffragio di una decisione che ha finito, di fatto, per spostare la lesione da un legittimario all’altro. L’articolo 558 c.c., implica una pluralita’ di disposizioni riducibili e vuole dire che la riduzione deve essere operata in modo da conservare, fra le disposizioni ridotte, la proporzione originaria voluta dal testatore, mentre nel caso in esame la sola disposizione testamentaria riducibile era quella del coniuge. La fattispecie poneva quindi il solo problema di stabilire la misura della lesione imputabile a quella stessa disposizione.
L’argomento usato in sentenza, che in assenza di domanda di riduzione anche delle donazioni, gli unici beni aggredibili erano quelli relitti, riflette ancora una volta l’equivoco in cui e’ incorsa la corte di merito e nel quale incorre il controricorrente, che ventila persino una questione di costituzionalita’ per disparita’ di trattamento fra legittimari concorrenti.
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che non si verifica l’esigenza del litisconsorzio necessario fra i destinatari delle disposizioni lesive: l’azione puo’ essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario, e spiegare effetto nei suoi confronti in caso di accoglimento (Cass. 27770/2011; n. 27414/2005; n. 8529/1996). E’ chiaro che l’azione, esperita contro solo alcuni dei potenziali legittimati passivi, va mantenuta nei limiti in cui i convenuti sono tenuti a contribuire all’integrazione della legittima, secondo i principi stabiliti negli articoli 555, 558 e 559 c.c., abbia o non abbia il legittimario agito contro tutti i beneficiari delle disposizioni lesive.
In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: “d’azione di riduzione proposta contro un soggetto che e’ legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che e’ anche a sua favore intangibile, qualcosa di piu’, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In questo caso il convenuto con l’azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi quanto gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dalla applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione cosi’ operata non e’ sufficiente a reintegrare la legittima dell’attore”.
Sono assorbiti il terzo e il quarto motivo riguardanti la regolamentazione delle spese di lite.
Si impone, in relazione ai motivi accolti la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che si atterra’ al principio di cui sopra liquidera’ le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione anche per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.