Cassazione civile, Ordinanza 21 marzo 2022 n. 8996

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

  1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2018 (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 404/2017, pubblicata il 4 luglio 2017.
  2. Per quanto qui di interesse, il Tribunale di Vibo Valentia, nel 2002 aveva parzialmente accolto le domande formulate dall’originario opponente (OMISSIS) e condannato l’ing. (OMISSIS), qui ricorrente, e gli appaltatori (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) dell’importo di 36 milioni di lire, pari a Euro 18.592,45 in via tra loro solidale; i (OMISSIS) venivano condannati al pagamento di Euro 8.431,26 per capitale al (OMISSIS); il (OMISSIS) e i (OMISSIS) venivano condannati al pagamento delle spese di lite.
  3. Avverso la sentenza proponeva appello innanzi alla Corte di Catanzaro il (OMISSIS) chiedendo che fosse accertato di non dover nulla al (OMISSIS) in relazione alla responsabilita’ per danni causati sulla sua propriea’. Quest’ultimo proponeva appello incidentale. La Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello principale del Villa e accoglieva l’appello incidentale del (OMISSIS) limitatamente alle spese del giudizio.
  4. Entrambi svolgevano ricorso per cassazione.
  5. La Corte di cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso per difetto di motivazione nella liquidazione dei danni, ritenuti genericamente riferiti ai prezzi di mercato, e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale del (OMISSIS) per difetto di motivazione circa la responsabilita’ di quest’ultimo quale direttore dei lavori e per l’entita’ dei danni. La Corte di Cassazione assumeva passato in giudicato il punto relativo alla sussistenza del credito per le competenze maturate in favore del (OMISSIS), portate nel decreto ingiuntivo, non oggetto di specifica impugnazione, posto che il credito risarcitorio per cui agiva il (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) si riferiva a una rivalsa per quanto egli era tenuto a versare per il danneggiamento dell’immobile ” (OMISSIS)” per il mancato “ammorsamento” in fase di esecuzione delle opere di ripristino concordate con la proprieta’ dopo il danneggiamento subito nel corso delle opere.
  6. Il giudizio di rinvio ex articolo 392 c.p.c., pertanto, si e’ incentrato: i) sulla responsabilita’ del (OMISSIS) quale progettista e direttore dei lavori eseguiti sul fabbricato ” (OMISSIS)”, ii) sul riconoscimento del corretto quantum debeatur in relazione sia ai danni del fabbricato (OMISSIS) che del fabbricato (OMISSIS), iii) sulla condanna alle spese di giudizio di primo grado liquidate in misura inferiore ai minimi tabellari.
  7. Nelle more del giudizio di rinvio, riassunto innanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria, l’esecuzione forzata immobiliare promossa dal (OMISSIS) nei confronti dei (OMISSIS), pur costituiti in giudizio, veniva estinta tramite pagamento dell’importo di Euro 83.576,20 al (OMISSIS) in virtu’ di un negozio del 6 dicembre 2011 stipulato tra (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS), appaltatori delle opere in discussione.
  8. Nel frattempo il (OMISSIS) decedeva e gli succedevano gli eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali si costituivano nel giudizio di rinvio. In relazione al pagamento eseguito dai (OMISSIS), il (OMISSIS) depositava in giudizio documentazione idonea ad attestare la quietanza a firma del (OMISSIS) e pertanto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
  9. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria statuiva in sintesi quanto segue:
    – vi era stata definitiva declaratoria, costituente giudicato interno, della sussistenza della responsabilita’ dell’ing. (OMISSIS) per quanto riguardava i danni portati al fabbricato (OMISSIS), avendo la Corte di cassazione rigettato il motivo sul punto;
    – contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, anche per i lavori mal eseguiti sul fabbricato del (OMISSIS) sussisteva la responsabilita’ del (OMISSIS), cui era stato conferito l’incarico per progettare le opere, evidenziando che il (OMISSIS) non aveva mai contestato la mancata progettazione del fabbricato (OMISSIS), avendo solo dedotto che il mancato completamento delle opere non era da ricondursi all’attivita’ del progettista;
    – dagli atti di causa emergeva, di contro, il mancato rispetto degli obblighi professionali da parte dell’appellato ing. (OMISSIS) nello svolgimento dell’intero incarico di progettazione e direzione lavori in merito a tutta l’attivita’ costruttiva oggetto di causa ed eseguita a favore del (OMISSIS) anche in relazione ai lavori-rimedi di cui alla transazione del 25/06/1990;
    – tale responsabilita’ del (OMISSIS) coinvolgeva tutto l’incarico ricevuto, e dunque anche quello di progettazione del fabbricato del (OMISSIS);
    – la cattiva esecuzione delle opere e la coseguente negligenza della vigilanza del direttore dei lavori era desumibile dalle CTU espletate in primo grado, essendo oltretutto prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 64, la presenza del direttore dei lavori per le opere in conglomerato cementizio armato, rispondendo egli in solido con gli appaltatori e con il committente.
    – per l’effetto, confermava quanto disposto dal Tribunale di Vibo Valentia, vale a dire la condanna del (OMISSIS) al pagamento di Euro Euro 18.592,45 oltre accessori quale risarcimento dovuto agli eredi del (OMISSIS), ritenendo per economia processuale di non dovere disporre una ulteriore CTU;
    – condannava i (OMISSIS) al pagamento di Euro 83.576,20, rilevando altrsi’ che l’importo era stato gia’ versato dagli stessi a (OMISSIS) in virtu’ dell’atto di transazione del 6/12/2011 in sede di esecuzione, reputando satisfattiva la somma corrisposta dai (OMISSIS) al (OMISSIS) a titolo risarcitorio;
    – condannava infine gli appellati in solido al pagamento delle spese di giudizio innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, alla Corte di cassazione nonche’ a quelle del giudizio di rinvio.
  10. Il ricorso e’ affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno notificato e depositato controricorso. La trattazione del ricorso veniva fissata in data 25 febbraio 2020, ma il Collegio, rilevando ex officio che il relatore della sentenza era un giudice ausiliario, disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla validita’ della composizione del collegio giudicante. La trattazione e’ stata nuovamente fissata per l’adunanza camerale odierna ex articolo 380-bis.1 c.p.c.. In vista di essa parte ricorrente ha depositato memoria, mentre gli intimati (OMISSIS) hanno depositato procura rilasciata ad un difensore e memoria.
  11. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 1292 c.c. e articolo 12 disp. gen. – errata condanna del ricorrente dopo l’adempimento degli obbligati in solido.
  12. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione degli articoli 112 e 100 c.p.c. – nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati.
  13. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 – violazione della L. n. 143 del 1949, articolo 19 – errata condanna del ricorrente per averlo ritenuto direttore dei lavori.
  14. Con il quarto motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. – nullita’ della sentenza per motivazione incomprensibile o contraddittoria;
  15. Con il quinto motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c., articolo 2909 c.c., articolo 12 disp. gen. e dei criteri in tema di giudicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 41/2021, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara’ completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche’ disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57). Pertanto la questione sulla legittima composizione del Collegio giudicante e’ superata da quanto ivi disposto nel disciplinare gli effetti, nel tempo, della pronuncia di illegittimita’ costituzionale della normativa che ammette che i collegi delle Corti di appello siano composti in parte da giudici onorari.
  2. Sempre in via preliminare va, altresi’, rilevato che, giusta le osservazioni della memoria del ricorrente, deve ritenersi irrituale sia la costituzione con procura sia la memoria dei (OMISSIS), eredi del (OMISSIS), atteso che essi non depositarono controricorso ed avrebbero potuto, dunque, a norma dell’articolo 370 c.p.c., solo intervenire all’eventuale discussione in udienza pubblica e, peraltro, producendo una procura notarile, atteso che dell’articolo 83 c.p.c., comma 2, si applica al giudizio nella versione anteriore alla L. n. 69 del 2009. Quanto alla memoria dei resistenti che non hanno notificato controricorso, ma hanno depositato la procura speciale rilasciata al difensore se ne deve rilevare l’inammissibilita’. La giurisprudenza, infatti, e’ pacifica sul punto: ” In tema di giudizio di cassazione nel procedimento camerale di cui all’articolo 380 bis c.p.c., (introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l’intimato non e’ legittimato al deposito di memorie illustrative ex articolo 370 c.p.c., ancorche’ sia munito di regolare procura speciale “ad litem”” (v. Cass. civ., sez. V, 05/10/18, n. 24422; Cass. civ., sez. III, 15/11/17, n. 26974; Cass. civ. sez. trib., 16/06/21, n. 17030).
  3. Quanto al primo motivo si denuncia violazione di legge sull’assunto che la sentenza abbia dichiarato la responsabilita’ del ricorrente condannandolo, al pari dei (OMISSIS), al risarcimento dei danni al fabbricato del (OMISSIS), liquidati in Euro 18.592,45 oltre accessori, ferma la sentenza di primo grado. Si precisa inoltre che nel negozio stipulato nel 2011 tra il (OMISSIS) e i (OMISSIS) dopo la pronuncia della Corte di cassazione e la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, vi fosse la quietanza liberatoria relativa al credito nascente dalle sentenze numero 301/2002 del Tribunale di Vibo Valentia e numero 242/2005 della Corte di appello di Catanzaro, relative ai danni richiesti dal (OMISSIS) per entrambi i fabbricati. Pertanto si assume che il pagamento eseguito dai (OMISSIS) in sede transattiva sia stato liberatorio per lo stesso (OMISSIS) qui ricorrente, in quanto concernente lo stesso credito risarcitorio, giudicato satisfattivo dalla medesima Corte d’appello nel respingere il motivo di appello del (OMISSIS) sul punto. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione degli articoli 112 e 100 c.p.c. – nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati.
  4. Il secondo motivo va scrutinato per primo in quanto pone una questione processuale di omessa pronuncia su una eccezione logicamente pregiudiziale rispetto al primo motivo che coinvolge gli effetti del pagamento del credito nelle obbligazioni solidali.
    4.1. Il motivo e’ fondato.
    4.2. Va premesso che la Corte di merito, quale giudice del rinvio, ha statuito che la responsabilita’ del progettista (OMISSIS) non era in discussione con riferimento ai danni subiti dal fabbricato del (OMISSIS), facendo parte di una definitiva statuizione della Corte di cassazione che ha respinto il motivo di ricorso sul punto, con la quale si indicava specificamente che il residuo oggetto del contendere verteva sulla responsabilita’ del medesimo in relazione ai lavori di costruzione del fabbricato del (OMISSIS) per il quale vi era stato conferimento dell’incarico; in merito, ha conseguentemente ritenuto il (OMISSIS) responsabile per come aveva negligentemente gestito l’incarico di progettazione e sorveglianza dei lavori di costruzione e di utilizzo del materiale cementizio, anche in relazione ai lavori – rimedi di cui alla transazione del 25 giugno 1990, come evidenziabili dalla relazione del CTU espletata nel primo grado.
    4.3. Quanto alla quantificazione dei danni, a fronte dell’appello del (OMISSIS) che, sul punto, vantava un maggior credito risarcitorio, ha ritenuto, di contro, che il danno subito dal (OMISSIS) corrispondesse a quanto accettato dal medesimo dai (OMISSIS) in sede transattiva nel 2011, pari a Euro 83.576,20 per i danni complessivamente subiti da entrambi gli immobili ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), escludendo che il (OMISSIS) potesse vantare un danno maggiore.
    4.4. Quanto al danno per cattiva esecuzione delle opere di cui al fabbricato (OMISSIS), il Giudice del rinvio ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice che ha condannato il (OMISSIS) al pagamento di Euro 18.592,45, riferendosi ai criteri indicati dal primo CTU, in cio’ confermando la sentenza di primo grado. Ha quindi condannato i fratelli (OMISSIS) al risarcimento, corrispondente a quanto versato in forza della transazione del 2011 (Euro 83.576,20), dichiarando che detto importo e’ stato gia’ versato per effetto della transazione del 6/12/2011.
    4.5. Il ricorrente, in merito all’intervenuto soddisfacimento dell’intero credito per effetto del pagamento dei (OMISSIS) quietanzato dal (OMISSIS), di cui la sentenza ha tenuto conto, deduce di avere chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’udienza di discussione, con comparsa conclusionale integrativa del 27/12/2014 e che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe fatto alcun cenno a tale nuovo evento intervenuto nel corso del procedimento di rinvio, attestato nelle difese finali del ricorrente con la comparsa conclusionale integrativa (doc. 9).
    4.6. Osserva il Collegio che parte ricorrente, invero, aveva precisato nella conclusionale integrativa che la cessazione della materia del contendere dovesse valere non solo per i (OMISSIS), ma anche per la posizione del direttore dei lavori che rivestiva nella vicenda, sulla base delle risultanze della dichiarazione-quietanza versata in atti. Del resto, l’indicazione di diverse date per la precisazione delle conclusioni suggerisce che l’udienza relativa venne rinviata con concessione di nuovi termini per le conclusionali.
    4.7. Omettendo ogni considerazione sul punto, nella sentenza impugnata non si e’ adeguatamente considerato che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilita’ solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale (cfr. per tutte Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004).
    4.8. In merito, pertanto, l’avvenuto pagamento del debito risarcitorio da parte degli appaltatori rilevava certamente ai fini del decidere, e la Corte di merito, nell’omettere ogni pronuncia sulla istanza di considerare la cessazione della materia del contendere e’ certamente in errore, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
    4.9. Nella sua decisione, infatti, non ha preso in considerazione l’evento eventualmente estintivo dell’obbligazione risarcitoria gravante sul direttore dei lavori, verificatosi in ipotesi con il pagamento del debito avvenuto per via della dichiarazione – quietanza del 2011 rilasciata dal committente agli appaltatori, chiamati in responsabilita’ per rispondere dei medesimi fatti attribuiti al direttore lavori. Il giudice del rinvio, di contro, ha considerato detto elemento solo per valutare la congruita’ del risarcimento versato dai due appaltatori al committente delle opere, ma da tale rilievo non ha tratto le eventuali conseguenze sul piano della estinzione dell’obbligazione solidale gravante sul direttore dei lavori.
    4.10. Sotto il profilo processuale si trattava di una eccezione da considerare tempestiva, anche se sollevata con la comparsa conclusionale integrativa, in quanto il fatto che la somministrava era un fatto sopravvenuto in precedenza non deducibile.
    4.11. Va rammentato, altresi’, che l’intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per presunta transazione intervenuta nel corso del giudizio di rinvio) non formava oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, avrebbe potuto, in quanto introdotta nel processo, rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello (non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purche’ i fatti risultino documentati “ex actis”: Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 15309 del 17/07/2020; Cass.Sez. 2 -, Sentenza n. 10728 del 03/05/2017).
    4.12. Si tratta, in effetti, di una specifica applicazione del principio, tratto dall’articolo 100 c.p.c., per cui il giudice dell’impugnazione, anche in sede di legittimita’, e’ tenuto a valutare la permanenza dell’interesse ad agire al tempo della decisione, in quanto esso deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perche’ e’ in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 10553 del 28/04/2017).
    4.13. Nella fattispecie in esame il giudice del rinvio, una volta escluso che il creditore potesse vantare un danno di maggiore importo rispetto a quanto versato dagli appaltatori coobbligati in solido “reputando piu’ che satisfattiva, dei danni tutti lamentati dall’appellante, la somma gia’ corrisposta dai (OMISSIS) al (OMISSIS) in seguito alla transazione del 6/12/20112” (v. sentenza, p. 13), avrebbe dovuto considerare e valutare, ex articolo 1292 c.c., in eventum, l’effetto totalmente o parzialmente estintivo del pagamento eseguito dai coobbligati solidali a vantaggio del ricorrente in veste di coobbligato solidale e, piu’ precisamente, le conseguenze del pagamento effettuato dai condebitori solidali a titolo di risarcimento del danno (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 30/05/1962; Cass. n. 1879/1959).
    4.14. La Corte territoriale, pertanto, ha certamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione che inerisce alla pretesa insussistenza di un interesse della controparte ad ottenere la condanna dell’obbligato solidale al pagamento del debito risarcitorio dopo il pagamento del debito da parte degli altri coobbligati. A seguito del disponendo rinvio dovra’ pronunciarsi.
  5. Il primo motivo resta a questo punto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. Il giudice di rinvio rimediando all’omessa pronuncia censurata in accoglimento di esso esaminera’ le questioni oggetto del primo motivo.
  6. Il terzo motivo e’ teso a mettere in discussione la affermata responsabilita’ del direttore dei lavori per le opere in questione. Si adduce che il Giudice abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., nell’assumere che il progettista non avesse mai contestato la mancata progettazione del fabbricato del (OMISSIS) dedotta da quest’ultimo, aggiungendo che il direttore dei lavori, nel costituirsi, aveva ammesso, o meglio chiarito, che il mancato completamento di tutte le opere previste dal progetto approvato dal Genio civile di Catanzaro era addebitabile alla proprieta’ e non potesse ritorcersi sul professionista. Il ricorrente denuncia che il passaggio motivazionale riporti, in realta’, una mera difesa cui e’ inapplicabile il principio di non contestazione. Inoltre si duole del fatto che la sentenza abbia ritenuto responsabile il progettista perche’ agli atti del primo giudizio sarebbe emerso il mancato rispetto degli obblighi professionali nello svolgimento dell’intero incarico di progettazione e direzione dei lavori in merito a tutta l’attivita’ costruttiva oggetto di causa ed eseguita sul fabbricato del (OMISSIS), allorche’ la L. n. 143 del 1949, articolo 19, elenca una serie di attivita’ del professionista e distingue nettamente l’attivita’ di progettazione da quella di direzione lavori. Sicche’ assume che la sentenza sia errata perche’ il (OMISSIS) avrebbe chiesto i danni non in relazione all’attivita’ di progettazione, ma di direzione dei lavori, estranea alla mancata contestazione o ammissione ritenuta nella sentenza gravata.
    6.1. Il motivo e’ inammissibile.
    6.2. In realta’, il giudice del rinvio, in tema di responsabilita’ del direttore dei lavori ha valutato nel merito non solo la mancata contestazione dell’incarico ricevuto quale progettista, rilevando il passaggio in giudicato in merito al compenso portato nel decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta, ma soprattutto ha affermato la responsabilita’ del direttore dei lavori correlata alla cattiva esecuzione delle opere sulla cui esecuzione e uso del materiale cementizio il ricorrente, quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto vigilare quale tecnico e persona di fiducia del committente, e la conseguente sua negligenza nella vigilanza richiesta nella direzione dei lavori, posto che si trattava di una responsabilita’ collegata al mancato espletamento di una attivita’ da ritenersi “elemento essenziale per la statica delle costruzioni”, citando all’uopo le norme coinvolte, i relativi principi di diritto richiamati dalla stessa Corte di cassazione attinenti alla fattispecie in esame, nonche’ la circostanza che il direttore dei lavori, per esonerarsi dalla sua responsabilita’, non avesse dato prova di contestazione tempestiva agli appaltatori delle modalita’ di esecuzione delle opere eseguite, ne’ avesse rinunciato all’incarico.
    6.3. La censura e’ inammissibile perche’ e’ incomprensibile quanto alla censura ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., nel senso che non spiega in quali termini il principio di diritto evocato sarebbe pertinente nella specie. Infatti, non chiarisce perche’ la difesa evocata nella motivazione dalla sentenza sarebbe “mera difesa”. Nel passo evocato la Corte territoriale ha in realta’ solo argomentato che dal comportamento processuale del (OMISSIS) si evince un’ammissione implicita circa l’effettivo ruolo avuto nella vicenda contrattuale relativa alla progettazione e direzione dei lavori di opere appaltate.
    6.4. Quanto alla censura di violazione della L. n. 143 del 1949, si tratta di un’affermazione del tutto apodittica e suppone la valutazione di emergenze fattuali in questa sede inammissibili.
    6.5. Si tratta, in definitiva, di una censura tendente a mettere in discussione valutazioni di merito del tutto incensurabili in tale sede in quanto congruenti con l’esame delle contestazioni effettuate dal progettista nel costituirsi nel primo grado di giudizio, quale parte opposta nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, richiesto al (OMISSIS) per ottenere il pagamento della parcella professionale quale progettista e direttore dei lavori.
  7. Quanto al quarto motivo si denuncia il vizio di “motivazione incomprensibile e contraddittoria” in violazione dell’articolo 132 c.p.c., e specificamente che la sentenza sia incorsa in una grave contraddizione nel rilevare che i danni riportati nel fabbricato del (OMISSIS) corrispondessero a Euro 8.431,36 come stabiliti nella sentenza 301/02 del Tribunale di Vibo, ma li ha poi quantificati nei confronti del direttore dei lavori nella maggiore misura di Euro 18.592,45.
    7.1. Il motivo e’ fondato, atteso che dalla criticata motivazione non e’ dato evincere in alcun modo da dove emerga e che cosa giustifichi l’importo di Euro 18.592,45. I relativi fatti giustificativi restano ignoti, sicche’ si e’ in presenza di una motivazione del tutto assertoria, che omette qualsiasi spiegazione del perche’ sia stata adottata e che, dunque, e’ una non-motivazione, con conseguente nullita’ per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La sentenza va cassata perche’ in sede di rinvio venga resa una motivazione non solo graficamente percepibile come tale, ma effettiva.
  8. Quanto al quinto motivo si denuncia la violazione dei criteri che regolano l’estensione della portata del giudicato ex articolo 2909 c.c., in quanto la sentenza numero 242/2005 della Corte d’appello di Catanzaro avrebbe confermato quella n. 301 del Tribunale per quanto riguarda i danni ritenendo la quantificazione congrua in relazione ai “prezzi di mercato” e alle “norme di comune esperienza”. Si denuncia che la Corte di cassazione, in accoglimento del quarto motivo, ha invece annullato la decisione sul quantum in quanto ritenuta generica, mentre la sentenza qui gravata si sarebbe di nuovo limitata a confermare la sentenza del tribunale di primo grado senza disporre una nuova CTU. Ne conseguirebbe che anche la sentenza del giudice del rinvio sia ancorata a criteri di liquidazione dichiarati illegittimi dalla Corte di cassazione, ponendosi in contrasto con il dictum della Corte di legittimita’.
    8.1. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del quarto. Gli interrogativi che pone il motivo dovranno trovare spiegazione nell’adempimento del dovere di motivazione disposto appunto con il suo accoglimento.
  9. Conclusivamente il ricorso e’ accolto quanto al secondo ed al quarto motivo. TI terzo motivo e’ dichiarato inammissibile. Il primo ed il quinto sono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, comunque in diversa composizione, anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo ed al quarto motivo. Dichiara inammissibile il terzo e assorbiti il primo ed il quinto. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Peggio Calabria, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.