Cassazione civile, ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227

(…omissis…)

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 agosto 2015 e’ stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c.:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1563/09, ha respinto la domanda dalla curatela fallimentare di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione di accertamento dell’inefficacia, ex articolo 44 l.f., del pagamento di 4.218,69 euro eseguito in favore di (OMISSIS) s.p.a. il 29 settembre 2003, e quindi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, in seguito all’ordinanza di assegnazione giudiziale nel procedimento esecutivo mobiliare presso il Tribunale di Todi. In subordine la curatela aveva chiesto accogliersi azione revocatoria L.F., ex articolo 67, comma 2.

2. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 80/2013, dopo aver dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull’azione ex articolo 44 L.F., ha respinto entrambe le domande proposte dalla curatela.

3. Ricorre per cassazione il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce; a) nullita’ della sentenza della Corte di appello ex articolo 156 comma 2 e 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo; b) violazione di legge – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 44 L.F. (testo originario); c) violazione di legge – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 67 L.F. e agli articoli 140 e 291 c.p.c..

4. Non svolge difese (OMISSIS) s.p.a..

Ritenuto che:

5. Il ricorso e’ fondato. La giurisprudenza (Cass. civ. sezione 1, n. 7508 del 31 marzo 2011) richiamata dalla stessa Corte distrettuale umbra chiarisce infatti che in caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’articolo 553 cod. proc. civ. e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e’ al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’articolo 56 legge fall., il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilita’ dei suoi beni, e’ violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’articolo 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.

6. La Corte di appello non ha reso una decisione coerente alla giurisprudenza citata senza peraltro fornire alcuna motivazione circa tale contrasto.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione che precede e ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia che in diversa composizione decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.